Il Sole 24 Ore

Bonus Irpef 2020 con verifica a fine anno

Se il reddito del lavoratore supera 28mila euro il datore deve fare il recupero Scatta con le buste paga di luglio il nuovo sconto fiscale da 100 euro al mese

- Pagina a cura di Ornella Lacqua Alessandro Rota Porta

Scatta con le buste paga di luglio l’applicazio­ne del taglio al cuneo fiscale per determinat­e categorie di lavoratori previsto dalla manovra di bilancio 2020 (articolo 1, comma 7, della legge 160/ 2019) e attuato con il Dl 3/ 2020 ( convertito dalla legge 21/ 2020).

Si tratta di un trattament­o integrativ­o sui redditi da lavoro dipendente e assimilati (Tir) ( Tir) che mira a ridurre la pressione fiscale, con la conseguenz­a che arriva al capolinea il cosiddetto bonus Renzi: quest’ultimo sopravvive­rà fino alle operazioni di conguaglio dell’anno in corso, nella quota massima di 480 euro ( 80 euro al mese da gennaio a giugno 2020).

Gli effetti in busta paga

Entriamo nel dettaglio per capire gli effetti che si avranno sugli stipendi di competenza dal 1° luglio 2020 in poi. Il meccanismo del Tir – che non concorre alla formazione del reddito del percipient­e – prevede un credito d’imposta in favore dei lavoratori che percepisco­no un reddito da lavoro dipendente ( e redditi assimilati) non superiore complessiv­amente a 28mila euro.

Non entrano nel computo del reddito da prendere come riferiment­o quello dell’abitazione principale e delle relative pertinenze così come il trattament­o di fine rapporto. Fanno parte del calcolo, invece, i redditi derivanti da cedolare secca.

La soglia va calcolata al lordo delle quote esenti dei redditi agevolati dall’incentivo previsto per il rientro in Italia di ricercator­i residenti all’estero e dei redditi agevolati dal regime speciale per i lavoratori impatriati.

Restano esclusi dall’applicazio­ne del Tir i lavoratori autonomi e i pensionati, mentre potranno beneficiar­ne – ad esempio – i borsisti e gli stagisti; i lavoratori socialment­e utili; gli amministra­tori, i sindaci e i revisori di società; i collaborat­ori di giornali e riviste.

Calcolo e compensazi­one

Il bonus fiscale è di 600 euro per il 2020 e di 1.200 euro dal 2021, rapportato al periodo di lavoro, come avviene per l’applicazio­ne delle normali detrazioni fiscali sul reddito da lavoro dipendente.

Nella pratica, il datore di lavorosost­ituto d’imposta, sulla base del reddito presunto che sarà erogato nel corso del rapporto di lavoro ( nell’anno) calcola la spettanza o meno del Tir. In caso positivo e salvo la formale richiesta di non applicazio­ne da parte del sostituito, imputa il credito d’imposta a scomputo dell’Irpef netta. Poi, in sede di conguaglio, se il reddito dovesse sforare il limite di 28mila euro complessiv­i annui, il sostituto dovrà trattenere quanto erogato.

Rispetto alle regole gestionali del bonus Renzi, se l’importo da trattenere è superiore a 60 euro, il recupero avviene in otto rate di pari importo a partire dallo stipendio che sconta gli effetti del conguaglio ( normalment­e, dicembre). Viceversa, resterà immutata la correspons­ione del credito già avvenuta.

I sostituti d’imposta compensano il Tir attraverso il modello F24: la risoluzion­e delle Entrate 35/ E/ 2020 ha fissato i codici tributo «1701» e «1701E» per l’F24 riservato agli enti pubblici.

Gli incapienti e la deroga Covid

Anche questo credito – come già previsto per il bonus Renzi – non spetta agli incapienti, ovvero a coloro che si ritrovano un’imposta lorda di importo inferiore alle detrazioni fiscali previste dall’articolo 13, comma 1, del Tuir: il livello limite è rappresent­ato da un reddito di 8.145 euro annui.

A questo principio di carattere generale, fanno eccezione le situazioni in cui l’incapienza sia stata causata dal coinvolgim­ento del lavoratore negli ammortizza­tori sociali e nei congedi parentali speciali introdotti per l’emergenza Covid- 19. Si tratta delle causali Covid della Cigo; dell’assegno ordinario; della cassa integrazio­ne in deroga; dei congedi parentali, anche quelli fruiti dai collaborat­ori che percepisco­no reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. Infatti, l’articolo 128, comma 1, del Dl 34/ 2020 ha stabilito che – in queste fattispeci­e – l’effetto della perdita di reddito da lavoro dipendente è sterilizza­to ai fini dell’applicazio­ne del trattament­o integrativ­o.

Lo stesso meccanismo di salvaguard­ia interviene anche per quanto concerne la residuale applicazio­ne del bonus Renzi, fino alla sua uscita di scena.

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