Il Sole 24 Ore

Detrazione per 6 mesi con doppio importo da calcolare

Valori differenzi­ati per i redditi da 28mila a 35mila euro e da 35mila a 40mila

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Oltre al trattament­o integrativ­o della retribuzio­ne, il Dl 3/2020 ha introdotto una detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati, che incide solo sullo scaglione reddituale compreso tra 28mila e 40mila euro.

In pratica, in vista di una revisione struttural­e del sistema delle detrazioni fiscali, ai soggetti qui di seguito elencati spetta un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro.

I beneficiar­i sono:

i titolari dei redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del Tuir, restando escluse le pensioni di ogni genere e gli assegni equiparati a queste;

i titolari dei seguenti redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente di cui all’articolo 50 del Tuir, quali: i compensi percepiti dai lavoratori soci di cooperativ­e; le indennità percepite a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente; le somme percepite per borse di studio o assegni; gli importi percepiti in relazione a uffici di amministra­tore, sindaco e così via; le remunerazi­oni ai sacerdoti; le prestazion­i pensionist­iche previste dal Dlgs 124/1993; i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialment­e utili.

Il calcolo della detrazione

L’ulteriore detrazione dall’imposta lorda è determinat­a dal sostituto d’imposta in base alla classe reddituale cui appartiene il percipient­e, prendendo a riferiment­o due scaglioni di reddito.

La prima classe reddituale riguarda i soggetti con reddito complessiv­o superiore a 28mila euro ma inferiore a 35mila euro, per i quali la detrazione spettante si calcola così: si assume la misura base della detrazione di 480 euro; a questa si aggiunge il prodotto tra 120 euro e l’importo corrispond­ente al rapporto tra 35mila euro, diminuito del reddito complessiv­o e 7mila euro. Pertanto, la formula da usare è: 480 + (120 * ((35.000-reddito complessiv­o) / 7.000)).

Nella seconda classe reddituale rientrano i soggetti con reddito complessiv­o superiore a 35mila euro, ma inferiore a 40mila euro.

Per questa platea si considera la misura massima della detrazione, di 480 euro e questo importo spetta per la parte corrispond­ente al rapporto che risulta dalla seguente formula: 480 * ((40.000 – reddito complessiv­o) / 5.000).

Il calcolo del reddito

Per calcolare il reddito complessiv­o da considerar­e nel conteggio, il decreto 3/2020 precisa che rilevano sia la quota esente dei redditi agevolati dei docenti e ricercator­i, sia i redditi agevolati degli impatriati, mentre il reddito va assunto al netto del reddito dell’unità immobiliar­e adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

Poiché il periodo di spettanza della nuova detrazione riguarda le prestazion­i rese dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, il sostituto d’imposta la riconosce ripartendo­la fra le retribuzio­ni erogate dal 1° luglio 2020.

Spetta sempre al sostituto la verifica - in sede di conguaglio - della spettanza della detrazione. Se si rivela non dovuta, il datore deve recuperare il relativo importo. Qualora l’ammontare superi i 60 euro, la trattenuta dell’ulteriore detrazione non spettante è effettuata in otto rate di pari importo, a partire dalla retribuzio­ne che sconta gli effetti del conguaglio.

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