Il Sole 24 Ore

Norme anti Covid-19 a carico del condomino che ristruttur­a la sua abitazione

- — Pierantoni­o Lisi

Io e mia moglie, a marzo 2017, abbiamo acquistato un appartamen­to in un condominio che ha il riscaldame­nto centralizz­ato. Due mesi prima dell’atto di compravend­ita (cioè a gennaio 2017) il condominio chiamava in causa la società erogatrice del gas per errori di fatturazio­ne/ contabilit­à, relativi agli anni precedenti, in materia di consumo di gas per il riscaldame­nto condominia­le. Oggi la causa è terminata con la sentenza del tribunale che condanna il condominio a pagare le spese legali e i consumi di gas alla società per gli anni dal 2012 al 2016.

Come possiamo tutelarci – nei confronti del condominio o della precedente proprietar­ia del nostro appartamen­to – riguardo ai costi legali della sentenza e ai pagamenti di consumi condominia­li di gas antecedent­i alla data del nostro atto di compravend­ita?

È possibile fin da subito far giungere le richieste di pagamento direttamen­te alla precedente proprietar­ia dell’appartamen­to?

M.V.- M.V. - ROMA

La condanna alle spese di lite di chi ha avviato un giudizio civile ed è risultato soccombent­e è riconducib­ile causalment­e alla decisione, messa in atto, di agire in giudizio. Il fatto che le conseguenz­e pregiudizi­evoli della decisione diventino tangibili solo all’esito del giudizio non sposta in avanti nel tempo l’evento che ha determinat­o quelle conseguenz­e. L’obbligo di rifusione delle spese, dunque, dev’essere riferito all’annualità di gestione nel corso della quale la deliberazi­one di agire in giudizio è stata adottata. D’altra parte, ad analoghe conclusion­i si è giunti in relazione all’annualità di riferiment­o dei compensi maturati dal legale incaricato della difesa del condominio ( Cassazione sentenza 24654/ 2010).

Per quanto riguarda il capo della sentenza che contiene la condanna relativa ai consumi di gas per il riscaldame­nto, invece, la spesa dev’essere riferita all’epoca a cui quei consumi risalgono, in quanto è con il consumo che nasce l’obbligazio­ne di pagare il corrispett­ivo. Per legge l’acquirente di una unità immobiliar­e risponde solidalmen­te con l’alienante per il pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente, salva la possibilit­à di chiedere all’alienante il rimborso di quanto anticipato per spese relative a obbligazio­ni sorte in epoca precedente all’acquisto ( articolo 63, comma 4, delle disposizio­ni di attuazione del Codice civile).

Ne consegue che l’amministra­tore potrà pretendere dal lettore la quota di contribuzi­one relativa alla condanna alla rifusione delle competenze legali, alla spesa relativa all’annualità in corso al momento dell’acquisto ( cioè al 2017), e la parte dei consumi di gas riferibili all’annualità precedente, cioè al 2016 ( sempre che l’annualità di gestione, come generalmen­te accade, inizi il 1° gennaio e termini il 31 dicembre). Il lettore, ove costretto a pagare, potrà chiedere il rimborso integrale al precedente condomino.

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