Norme anti Covid-19 a carico del condomino che ristruttura la sua abitazione
Io e mia moglie, a marzo 2017, abbiamo acquistato un appartamento in un condominio che ha il riscaldamento centralizzato. Due mesi prima dell’atto di compravendita (cioè a gennaio 2017) il condominio chiamava in causa la società erogatrice del gas per errori di fatturazione/ contabilità, relativi agli anni precedenti, in materia di consumo di gas per il riscaldamento condominiale. Oggi la causa è terminata con la sentenza del tribunale che condanna il condominio a pagare le spese legali e i consumi di gas alla società per gli anni dal 2012 al 2016.
Come possiamo tutelarci – nei confronti del condominio o della precedente proprietaria del nostro appartamento – riguardo ai costi legali della sentenza e ai pagamenti di consumi condominiali di gas antecedenti alla data del nostro atto di compravendita?
È possibile fin da subito far giungere le richieste di pagamento direttamente alla precedente proprietaria dell’appartamento?
M.V.- M.V. - ROMA
La condanna alle spese di lite di chi ha avviato un giudizio civile ed è risultato soccombente è riconducibile causalmente alla decisione, messa in atto, di agire in giudizio. Il fatto che le conseguenze pregiudizievoli della decisione diventino tangibili solo all’esito del giudizio non sposta in avanti nel tempo l’evento che ha determinato quelle conseguenze. L’obbligo di rifusione delle spese, dunque, dev’essere riferito all’annualità di gestione nel corso della quale la deliberazione di agire in giudizio è stata adottata. D’altra parte, ad analoghe conclusioni si è giunti in relazione all’annualità di riferimento dei compensi maturati dal legale incaricato della difesa del condominio ( Cassazione sentenza 24654/ 2010).
Per quanto riguarda il capo della sentenza che contiene la condanna relativa ai consumi di gas per il riscaldamento, invece, la spesa dev’essere riferita all’epoca a cui quei consumi risalgono, in quanto è con il consumo che nasce l’obbligazione di pagare il corrispettivo. Per legge l’acquirente di una unità immobiliare risponde solidalmente con l’alienante per il pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente, salva la possibilità di chiedere all’alienante il rimborso di quanto anticipato per spese relative a obbligazioni sorte in epoca precedente all’acquisto ( articolo 63, comma 4, delle disposizioni di attuazione del Codice civile).
Ne consegue che l’amministratore potrà pretendere dal lettore la quota di contribuzione relativa alla condanna alla rifusione delle competenze legali, alla spesa relativa all’annualità in corso al momento dell’acquisto ( cioè al 2017), e la parte dei consumi di gas riferibili all’annualità precedente, cioè al 2016 ( sempre che l’annualità di gestione, come generalmente accade, inizi il 1° gennaio e termini il 31 dicembre). Il lettore, ove costretto a pagare, potrà chiedere il rimborso integrale al precedente condomino.