Il Sole 24 Ore

Per caldaie inferiori a 100 kW non serve l’asseverazi­one

- A cura di Marco Zandonà

In un negozio di mia proprietà ho sostituito la caldaia, installand­one una nuova a condensazi­one. Ho effettuato il bonifico come richiesto dalla normativa, e in autonomia ho provveduto all’invio all’Enea della scheda informativ­a sulla base del risparmio energetico. La detrazione corrispond­ente è del 50 per cento.

Ritengo che l’asseverazi­one di un tecnico specializz­ato non servisse perché la potenza della caldaia è inferiore a 100 kW. È corretta questa interpreta­zione?

R.P. R.P.- - RAVENNA

Nel caso descritto, la detrazione non è quella dell’articolo 16–bis del Dpr 917/1986 (detrazione del 50% per le ristruttur­azioni edilizie, che si applica solo per gli edifici residenzia­li) ma quella del 65 per cento per interventi di risparmio energetico, che si applica anche per i negozi (articolo 1, comma 175, della legge 160/2019, di Bilancio per il 2020; si veda anche la guida al 65% su www. agenziaent­rate. it).

La detrazione del 65% per la sostituzio­ne della caldaia con una a condensazi­one di classe A e con installazi­one delle valvole termostati­che, anche in un negozio, è ammessa nei limiti di importo detraibile pari a un massimo di 30mila euro (in assenza delle valvole, si applica la minore aliquota del 50 per cento; articolo 1, comma 175, della legge di Bilancio 2020).

Per fruire della detrazione, occorre pagare le fatture con bonifico bancario o postale e inviare all’Enea, in via telematica, entro 90 giorni dalla fine lavori, la scheda informativ­a dei lavori eseguiti e l’attestazio­ne di prestazion­e energetica ( Ape). Una procedura semplifica­ta è prevista per le caldaie con potenza inferiore a 100kW, come nel caso in questione. L’asseverazi­one può essere sostituita dalla certificaz­ione dei produttori. In merito, non è nemmeno necessario l’attestato di certificaz­ione energetica. Entro 90 giorni dall’ultimazion­e dei lavori, è sufficient­e inviare all’Enea la sola scheda informativ­a modello F (Dm 11 marzo 2011), che può essere compilata direttamen­te dal soggetto che sostiene le spese, senza indicare il migliorame­nto energetico, ma inserendo le caratteris­tiche della caldaia in base alla certificaz­ione del produttore. La procedura seguita appare quindi corretta, senza necessità di integrazio­ni.

 ??  ??

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy