Per caldaie inferiori a 100 kW non serve l’asseverazione
In un negozio di mia proprietà ho sostituito la caldaia, installandone una nuova a condensazione. Ho effettuato il bonifico come richiesto dalla normativa, e in autonomia ho provveduto all’invio all’Enea della scheda informativa sulla base del risparmio energetico. La detrazione corrispondente è del 50 per cento.
Ritengo che l’asseverazione di un tecnico specializzato non servisse perché la potenza della caldaia è inferiore a 100 kW. È corretta questa interpretazione?
R.P. R.P.- - RAVENNA
Nel caso descritto, la detrazione non è quella dell’articolo 16–bis del Dpr 917/1986 (detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie, che si applica solo per gli edifici residenziali) ma quella del 65 per cento per interventi di risparmio energetico, che si applica anche per i negozi (articolo 1, comma 175, della legge 160/2019, di Bilancio per il 2020; si veda anche la guida al 65% su www. agenziaentrate. it).
La detrazione del 65% per la sostituzione della caldaia con una a condensazione di classe A e con installazione delle valvole termostatiche, anche in un negozio, è ammessa nei limiti di importo detraibile pari a un massimo di 30mila euro (in assenza delle valvole, si applica la minore aliquota del 50 per cento; articolo 1, comma 175, della legge di Bilancio 2020).
Per fruire della detrazione, occorre pagare le fatture con bonifico bancario o postale e inviare all’Enea, in via telematica, entro 90 giorni dalla fine lavori, la scheda informativa dei lavori eseguiti e l’attestazione di prestazione energetica ( Ape). Una procedura semplificata è prevista per le caldaie con potenza inferiore a 100kW, come nel caso in questione. L’asseverazione può essere sostituita dalla certificazione dei produttori. In merito, non è nemmeno necessario l’attestato di certificazione energetica. Entro 90 giorni dall’ultimazione dei lavori, è sufficiente inviare all’Enea la sola scheda informativa modello F (Dm 11 marzo 2011), che può essere compilata direttamente dal soggetto che sostiene le spese, senza indicare il miglioramento energetico, ma inserendo le caratteristiche della caldaia in base alla certificazione del produttore. La procedura seguita appare quindi corretta, senza necessità di integrazioni.