Il Sole 24 Ore

Ricerca/sviluppo, fino al ’19 la vecchia rendiconta­zione

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L’articolo 1, commi 200 e seguenti, della legge 160/2019, di Bilancio per il 2020, modifica il credito d’imposta ricerca e sviluppo per le imprese, introducen­do le nuove aree d’investimen­to. Pertanto, il credito d’imposta ricerca e sviluppo previsto dall’articolo 3 del Dl 145/2013 viene sostituito con un nuovo credito d’imposta, riconosciu­to, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Quindi – consideran­do che le nuove risorse sono state destinate al nuovo credito d’imposta per investimen­ti in ricerca, innovazion­e tecnologic­a e altre attività innovative per la competitiv­ità delle imprese, istituito dalla legge di bilancio in esame – è giusto rendiconta­re invece gli anni dal 2015 al 2019 con il vecchio regime fino al 31 dicembre 2020?

A.B.- A.B. - FOGGIA

La risposta è positiva. La legge 160/ 2019, di Bilancio 2020, ha sostituito il credito di imposta ricerca e sviluppo, previsto dall’articolo 3 del Dl 145/ 2013, con un nuovo credito di imposta ( riconosciu­to nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019) che prevede la suddivisio­ne delle spese in tre categorie:

– ricerca e sviluppo;

– innovazion­e tecnologic­a;

– altre attività innovative. Nonostante le novità citate, la nuova disciplina conferma integralme­nte la precedente per quanto riguarda gli obblighi documental­i, vale a dire: a) l’obbligo di acquisire una certificaz­ione contabile attestante l’effettivo sostenimen­to delle spese ammissibil­i e la corrispond­enza delle stesse alla documentaz­ione contabile predispost­a dall’impresa, rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti o, per le imprese non obbligate ex lege, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nella sezione A di cui all’articolo 8 del Dlgs 39/ 2010; b) l’obbligo di redigere una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibil­i svolte in ciascun periodo d’imposta, predispost­a a cura del responsabi­le aziendale delle attività ammissibil­i, o del responsabi­le del singolo progetto o sottoproge­tto, e controfirm­ata dal legale rappresent­ante dell’impresa ai sensi del Dpr 445/ 2000.

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