Ricerca/sviluppo, fino al ’19 la vecchia rendicontazione
L’articolo 1, commi 200 e seguenti, della legge 160/2019, di Bilancio per il 2020, modifica il credito d’imposta ricerca e sviluppo per le imprese, introducendo le nuove aree d’investimento. Pertanto, il credito d’imposta ricerca e sviluppo previsto dall’articolo 3 del Dl 145/2013 viene sostituito con un nuovo credito d’imposta, riconosciuto, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Quindi – considerando che le nuove risorse sono state destinate al nuovo credito d’imposta per investimenti in ricerca, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese, istituito dalla legge di bilancio in esame – è giusto rendicontare invece gli anni dal 2015 al 2019 con il vecchio regime fino al 31 dicembre 2020?
A.B.- A.B. - FOGGIA
La risposta è positiva. La legge 160/ 2019, di Bilancio 2020, ha sostituito il credito di imposta ricerca e sviluppo, previsto dall’articolo 3 del Dl 145/ 2013, con un nuovo credito di imposta ( riconosciuto nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019) che prevede la suddivisione delle spese in tre categorie:
– ricerca e sviluppo;
– innovazione tecnologica;
– altre attività innovative. Nonostante le novità citate, la nuova disciplina conferma integralmente la precedente per quanto riguarda gli obblighi documentali, vale a dire: a) l’obbligo di acquisire una certificazione contabile attestante l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa, rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti o, per le imprese non obbligate ex lege, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nella sezione A di cui all’articolo 8 del Dlgs 39/ 2010; b) l’obbligo di redigere una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta, predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili, o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto, e controfirmata dal legale rappresentante dell’impresa ai sensi del Dpr 445/ 2000.