Un nuovo bonus mobili grazie al cambio della caldaia
Nel 2014 accedo alla detrazione per ristrutturazioni edilizie al 50 per cento, esaurendo nel 2016 i 10mila euro a disposizione per il bonus mobili. Nello stesso 2016 sostituisco la vecchia caldaia con un modello a condensazione e compro anche due divani. Nella dichiarazione 730/2017 il Caf mi contesta l’accesso al nuovo bonus mobili, poiché, secondo loro, il cambio della caldaia non è opera di ristrutturazione e quindi non posso beneficiare nuovamente del bonus mobili.
Qual è il parere dell’esperto?
F.S. F.S.- - MILANO
La sostituzione della caldaia in un edificio residenziale con la detrazione del 50% a sostituzione della caldaia in un edificio residenziale conl ade-del 50% rende applicabile anche il bonus mobili( detra-zione del 50 percento, fino a 10 mila euro, delle spese sostenute perl’arredamento), trattandosi di intervento( oltre che di risparmiotrattandosi di intervento( oltre che di risparmio energetico, che di per sé non consentirebbe l’ accesso al bonus mobili) la detrazione del 50% perle ristrutturazioni edilizie, perle ristrutturazioniedilizie, ma anche l’ applicazione del bonus mobili( circolari 7/ma anche l’ applicazione del bonus mobili( circolari 7/ E /2018 e 13/ E /2019).
Tra l’ altro, le circolari citate ribadiscono pure la ripetibilità del bonus mobili, con autonomo limite di 10 mila euro, a fronte di un nuovo intervento anche sulla stessa unità immobiliare, purché si tratti di interventoabilitato da un nuovo provvedimento urbanistico, se previsto. Nell’ ipotesi in cui non sia necessaria la C ila( comunicazione inizio lavori asseverata ), Nell’ ipotesi in cui non sia necessaria la C ila( comunicazione iniziolavori asseverata ), è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la non necessità del provvedimento urbanistico, sulla base del regolamento edilizio comunale. Tale dichiarazione non dev’essere inviata all’ amministrazione finanziaria, ma conservata dal contribuente ed esibita a richiesta degli uffici.