Il Sole 24 Ore

La «prosecuzio­ne» non rileva per il lavoratore licenziato

- A cura di Giovanni Petruzzell­is

Un soggetto, che viene licenziato da un calzaturif­icio e procede all’apertura della partita Iva in regime forfettari­o come calzolaio, può fruire dell’aliquota al 5 per cento? M.L. - AVELLINO

L’aliquota ridotta al 5 per cento spetta a condizione che l’attività non costituisc­a, in alcun modo, una mera prosecuzio­ne di altra attività precedente­mente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (articolo 1, comma 65, lettera b, della legge 190/2014, di Stabilità per il 2015). Nella circolare 10/E/2016, l’agenzia delle Entrate ha specificat­o che la condizione citata deve essere valutata sotto il profilo sostanzial­e e non formale.

In ogni caso, va considerat­o che, facendo riferiment­o all’analoga condizione prevista per l’applicazio­ne del vecchio regime dei minimi, il requisito secondo cui l’attività non deve costituire una mera prosecuzio­ne di altra attività precedente non ricorre se il contribuen­te dimostra di avere perso il lavoro per cause indipenden­ti dalla sua volontà (per esempio, in caso di licenziame­nto), così come puntualizz­ato dall’agenzia delle Entrate nel provvedime­nto 185820 del 2011. In tale circostanz­a, infatti, è evidente che non viene lesa la finalità antielusiv­a della norma (si veda la circolare 17/E/2012). Sulla scorta di tale argomentaz­ione, l’agevolazio­ne è applicabil­e.

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