La «prosecuzione» non rileva per il lavoratore licenziato
Un soggetto, che viene licenziato da un calzaturificio e procede all’apertura della partita Iva in regime forfettario come calzolaio, può fruire dell’aliquota al 5 per cento? M.L. - AVELLINO
L’aliquota ridotta al 5 per cento spetta a condizione che l’attività non costituisca, in alcun modo, una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (articolo 1, comma 65, lettera b, della legge 190/2014, di Stabilità per il 2015). Nella circolare 10/E/2016, l’agenzia delle Entrate ha specificato che la condizione citata deve essere valutata sotto il profilo sostanziale e non formale.
In ogni caso, va considerato che, facendo riferimento all’analoga condizione prevista per l’applicazione del vecchio regime dei minimi, il requisito secondo cui l’attività non deve costituire una mera prosecuzione di altra attività precedente non ricorre se il contribuente dimostra di avere perso il lavoro per cause indipendenti dalla sua volontà (per esempio, in caso di licenziamento), così come puntualizzato dall’agenzia delle Entrate nel provvedimento 185820 del 2011. In tale circostanza, infatti, è evidente che non viene lesa la finalità antielusiva della norma (si veda la circolare 17/E/2012). Sulla scorta di tale argomentazione, l’agevolazione è applicabile.