Il Sole 24 Ore

Revisione con proroga solo se scade entro luglio

A seconda del tipo di operazione la scadenza è il 31 ottobre o a 90 giorni dalla fine dell’emergenza

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C’è tempo fino almeno al 31 ottobre per mettersi in regola con la revisione e con altri controlli tecnici sui veicoli. E ora, in molti casi, si può fruire della proroga anche per circolare all’estero, perlomeno in ambito Ue. Ma non è il caso di cullarsi troppo: le officine private autorizzat­e alle revisioni denunciano che, pur essendo tornate alla loro regolare attività, in questo periodo non hanno molto lavoro. Segno che molti attendono gli ultimi giorni utili, quando prevedibil­mente ci sarà un ingorgo che rischia di lasciare a piedi più di qualcuno. Inoltre, rinviare un controllo utile per la sicurezza non è mai una buona idea: a parte il rischio di incidenti, può ritardare la scoperta di difetti che se presi in tempo sarebbero lievi e meno costosi da riparare.

Comunque non esistono solo le revisioni. Ecco le nuove scadenze, operazione per operazione.

Le revisioni

Contrariam­ente a quanto stabilito per le patenti ( si veda a pagina 2), sulle revisioni ha diritto a una proroga anche chi avrebbe dovuto farle effettuare prima del lockdown. C’è però qualche differenza rispetto a chi aveva una scadenza posteriore.

Per le revisioni scadute prima del 17 marzo, si applica l’articolo 92 del decreto Cura Italia (Dl 18/2020), che concede tempo fino al 31 ottobre 2020. Si può circolare solo sul territorio nazionale, ma si apre una “finestra” per chi aveva una scadenza compresa tra il 1° febbraio e il 17 marzo: in questo caso, si può applicare anche il regolament­o Ue 2020/698, che consente di circolare fino alla fine del settimo mese successivo alla data di scadenza riportata sulla carta di circolazio­ne. Attenzione: quest’ultima proroga vale solo nei Paesi Ue diversi dall’Italia.

Per le scadenze comprese tra 17 marzo e 31 agosto 2020, vale solo il regolament­o Ue, per cui si può circolare in tutta Europa (Italia ( Italia compresa) fino alla fine del settimo mese successivo al termine originario.

Chi invece ha la revisione in scadenza dopo il 31 luglio deve affrettars­i: in questo caso non trova copertura né nel Dl Cura Italia né nel regolament­o Ue e quindi deve provvedere secondo le regole normali. Ossia entro la fine del mese corrispond­ente a quello in cui ha fatto effettuare il controllo precedente.

C’è poi un caso particolar­e: quello dei veicoli che possono essere revisionat­i solo alla Motorizzaz­ione e lì sono prenotati per una data entro il 31 luglio. Hanno la possibilit­à di circolare fino al 31 ottobre, perché anche qui si applica il Dl Cura Italia.

Le sanzioni per chi circola con revisione scaduta sono sempre quelle fissate dall’articolo 80 del Codice della strada. Quindi, nel caso più normale, multa di 173 euro ( 242 euro per chi ha saltato più di una revisione) e sospension­e dalla circolazio­ne, fino alla data in cui viene effettuata la revisione. La sospension­e viene annotata sulla carta di circolazio­ne. Se l’infrazione viene rilevata in autostrada, al posto dell’annotazion­e scatta il fermo amministra­tivo del veicolo fino ad avvenuta revisione. Tutto questo vale anche per omessa revisione straordina­ria ( quella disposta dalla Motorizzaz­ione quando sorgono dubbi sulla sicurezza del veicolo, per esempio dopo un grave incidente).

Se si circola con un veicolo sospeso, si aggiungono una multa di 2.002,40 euro e il fermo del veicolo per 90 giorni; se questa violazione viene ripetuta, la multa può arrivare a 8.009 euro e il mezzo viene confiscato.

Visita e prova

Anche quando è necessario sottoporre un veicolo a visita e prova della Motorizzaz­ione ( articoli 75 e 78 del Codice della strada, per esempio per far approvare o annotare modifiche tecniche), si può provvedere entro il 31 ottobre. Ma soltanto se la visita e prova era prevista entro il 31 luglio.

Per visite e prova previste dopo questa data, il Dl Cura Italia non può essere applicato e quindi non c’è alcuna proroga.

Serbatoi Gpl e metano

Altri controlli tipici sui veicoli riguardano le sostituzio­ni periodiche obbligator­ie dei serbatoi del gas.

Nel caso di quelli per il Gpl, se le scadenze erano successive al 31 gennaio, c’è tempo fino al 31 ottobre 2020.

Nel caso della sostituzio­ne o della riqualific­azione dei serbatoi per il metano (sempre con scadenza originaria successiva al 31 gennaio), c’è invece tempo fino a 90 giorni dopo la fine dello stato di emergenza (che attualment­e è prevista il 31 luglio ma è molto probabile che sarà rinviata). Questo perché qui si applica sempre il Dl Cura Italia, ma non l’articolo 92 bensì il 103. Tutto questo è stato chiarito il 23 marzo, con la circolare 1735 della Motorizzaz­ione.

Operazioni particolar­i

Ci sono infine alcuni controlli specifici per alcune parti di veicoli, in prevalenza pesanti.

Per i veicoli che trasportan­o merci pericolose ( regime Adr), è necessario rinnovare il cosiddetto barrato rosa, cosa per la quale c’è tempo fino al 31 ottobre.

Nel regime Atp (quello per i trasporti a temperatur­a controllat­a, cioè quello effettuato con furgoni e camion frigo), c’è invece tempo fino a 90 giorni dopo la cessazione dello stato di emergenza. Sempre che la scadenza originaria fosse successiva al 31 gennaio.

Identiche regole per quanto riguarda le prove periodiche di tenuta alla pressione ed efficienza delle cisterne.

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