Il Sole 24 Ore

Ricorso senza mediazione se il valore è indetermin­abile

- A cura di Rosanna Acierno

Un contribuen­te ha proposto istanza di definizion­e (ex articolo 6 del Dl 119/2018) in relazione a una lite pendente che aveva a oggetto un avviso di accertamen­to emesso nei confronti di una società di cui il contribuen­te stesso si affermava rappresent­ante.

Il valore della lite ammonta a 69mila euro. L’agenzia delle Entrate ha comunicato il diniego, che è stato impugnato dal contribuen­te, motivandol­o con la «carenza di legittimaz­ione» attiva da parte della persona fisica. Di fronte all’impugnazio­ne del diniego, le Entrate devono avviare il procedimen­to ai fini dell’eventuale mediazione, o possono considerar­lo come un ricorso diretto? Inoltre, si pone il problema di calcolare il valore della lite. Occorre fare riferiment­o al valore originario o agli importi che il ricorrente avrebbe pagato in via di definizion­e? Da tale questione dipende il superament­o della soglia per la mediazione.

L.B. - FIRENZE

Il ricorso contro il diniego di definizion­e segue le ordinarie regole del Dlgs 546/1992. Pertanto, esso va notificato, salva la contestual­e impugnazio­ne della sentenza, all’agenzia delle Entrate entro il termine decadenzia­le dei 60 giorni, e poi depositato in segreteria nei successivi 30 giorni. Entrambi gli adempiment­i sono previsti a pena di inammissib­ilità. Trattandos­i di atto avente valore indetermin­abile, il processo non è soggetto all’articolo 17–bis del Dlgs 546/1992, con la conseguenz­a che, una volta notificato il ricorso, non occorre attendere i 90 giorni stabiliti per il reclamo/mediazione prima di depositarl­o.

Peraltro, il carattere indetermin­abile del valore della lite influisce sul contributo unificato, che, a norma dell’articolo 13 del Dpr 115/2002, è pari a 120 euro.

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