Il Sole 24 Ore

Per operazioni in «esonero» è escluso il reverse charge

-

Un profession­ista italiano, per l’incasso delle proprie parcelle, si avvale di un software fornito da un soggetto intracomun­itario. La fattura emessa dal fornitore intracomun­itario riporta l’addebito delle commission­i, indicando che sono esenti Iva.

Il profession­ista italiano deve comunque procedere alla registrazi­one della fattura – sia nel registro Iva acquisti sia nel registro Iva vendite – tramite procedura “reverse charge”, ma senza integrazio­ne con Iva, in quanto la prestazion­e è esente? Oppure, trattandos­i di operazione esente, effettua la registrazi­one unicamente nel registro Iva acquisti?

P.C. P.C.- - MILANO

Preliminar­mente, va detto che, a norma dell’articolo 36– bis del Dpr 633/ 1972, se le operazioni rilevanti territoria­lmente in Italia benefician­o di un regime di esonero dall’obbligo di fatturazio­ne, come, ad esempio nel caso di determinat­e tipologie di operazioni esenti ( in base all’articolo 22, comma 1, n. 6, del Dpr 633/ 1972) anche a seguito di opzione, il regime del “reverse charge” non dev’essere applicato.

Sul punto, si è espressa anche la circolare 37/E/2011, con la quale l’agenzia delle Entrate ha precisato che l’emissione della fattura non è obbligator­ia per le prestazion­i escluse dagli elenchi riepilogat­ivi Intrastat, ovvero nel caso in cui l’operazione sia esente o comunque non assoggetta­ta a Iva nello Stato del committent­e.

Si ritiene che tale posizione valga anche dal lato passivo. Tuttavia, essendo stata emessa fattura dalla società intracomun­itaria, si ritiene corretto procedere ad annotarla nei registri indicando che si tratta di operazione esente.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy