Per operazioni in «esonero» è escluso il reverse charge
Un professionista italiano, per l’incasso delle proprie parcelle, si avvale di un software fornito da un soggetto intracomunitario. La fattura emessa dal fornitore intracomunitario riporta l’addebito delle commissioni, indicando che sono esenti Iva.
Il professionista italiano deve comunque procedere alla registrazione della fattura – sia nel registro Iva acquisti sia nel registro Iva vendite – tramite procedura “reverse charge”, ma senza integrazione con Iva, in quanto la prestazione è esente? Oppure, trattandosi di operazione esente, effettua la registrazione unicamente nel registro Iva acquisti?
P.C. P.C.- - MILANO
Preliminarmente, va detto che, a norma dell’articolo 36– bis del Dpr 633/ 1972, se le operazioni rilevanti territorialmente in Italia beneficiano di un regime di esonero dall’obbligo di fatturazione, come, ad esempio nel caso di determinate tipologie di operazioni esenti ( in base all’articolo 22, comma 1, n. 6, del Dpr 633/ 1972) anche a seguito di opzione, il regime del “reverse charge” non dev’essere applicato.
Sul punto, si è espressa anche la circolare 37/E/2011, con la quale l’agenzia delle Entrate ha precisato che l’emissione della fattura non è obbligatoria per le prestazioni escluse dagli elenchi riepilogativi Intrastat, ovvero nel caso in cui l’operazione sia esente o comunque non assoggettata a Iva nello Stato del committente.
Si ritiene che tale posizione valga anche dal lato passivo. Tuttavia, essendo stata emessa fattura dalla società intracomunitaria, si ritiene corretto procedere ad annotarla nei registri indicando che si tratta di operazione esente.