Il Sole 24 Ore

L’autotutela non interrompe i termini per l’impugnazio­ne

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Ho ricevuto un provvedime­nto di liquidazio­ne delle imposte dovute da parte dell’agenzia delle Entrate. Tale provvedime­nto ha come oggetto la rettifica del reddito imponibile ai fini contributi­vi dell’anno 2017.

Ho lavorato fino al 30 giugno 2017 come dipendente e successiva­mente, dal 1° luglio, come socio in azienda. Il commercial­ista che mi segue ha quindi conteggiat­o i contributi da versare per i 6/12 dell’anno come autonomo, sulla base della circolare Inps 102 del 12 giugno 2003. Il provvedime­nto dell’Agenzia, invece, considera un versamento per 12/12 come autonomo, e quindi mi stanno obbligando a versare per tutto l’anno, quando già per i primi sei mesi ho versato come dipendente.

Ho chiesto di fissare un appuntamen­to all’Inps, che però risponde dicendo di rivolgersi all’agenzia delle Entrate che ha emesso il provvedime­nto.

Come mi devo muovere?

P.Q. P.Q.- - LODI

Nel caso prospettat­o, per far valere le proprie ragioni, il contribuen­te potrà inviare all’ufficio delle Entrate che ha emesso l’atto impositivo una istanza di autotutela a norma dell’articolo 2–quater del Dl 564/1994, chiedendo l’annullamen­to parziale dell’atto e adducendo, anche attraverso prove documental­i, le motivazion­i che renderebbe­ro ingiusta la pretesa.

Tuttavia, è bene tenere presente che l’istanza di autotutela del contribuen­te non sospende il termine per ricorrere. Pertanto, contestual­mente alla presentazi­one dell’istanza di autotutela, anche mediante la lettura delle avvertenze riportate in calce all’atto, occorre verificare se l’atto ricevuto è direttamen­te impugnabil­e entro il termine di 60 giorni dal riceviment­o o se ai fini dell’impugnabil­ità è necessario attendere il ruolo e la

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