Le conseguenze per il medico che tarda l’invio al Sistema Ts
Un medico, per dimenticanza, ha inviato tardivamente il 22 aprile 2020 ( anziché il 31 gennaio 2020) al Sistema tessera sanitaria ( STS) i dati di 80 fatture di clienti privati relative al 2019.
Nella fattispecie non si applica l’articolo 3, comma 5– bis, del Dlgs 175/ 2014, per ridurre a un terzo la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione, ma si dovrebbe effettuare il pagamento in misura intera. Si potrebbe, però, applicare l’articolo 9 del Dl 119/ 2018, per le irregolarità formali che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte?
Diversamente che cosa si potrebbe fare? Attendere l’atto di contestazione delle sanzioni e definirlo entro 60 giorni dalla notifica mediante pagamento in misura ridotta di un terzo o fare un ravvedimento?
G.V. G.V.- - LECCE
Nel caso di tardi va trasmissione delle fatture al sistema tessera sanitaria, l’articolo 3, comma 5– bis, del Dlgs 175/ 2014 prevede l’irrogazione di una sanzione pari a 100 euro per ogni comunicazione tardiva, senza possibilità di avvalersi della riduzione prevista per il “cumulo giuridico”, a norma dell’articolo 12 del Dlgs 472/ 1997.
Nel caso descritto dal lettore, non trova applicazione la riduzione a un terzo, prevista dal citato comma 5– bis, con un massimo di 20mila euro, perché le fatture sono state trasmesse oltre i 60 giorni dalla scadenza del 31 gennaio. Peraltro, la riduzione si riferisce al caso dell’errata trasmissione dei dati. Benché non risulti una conferma ufficiale da parte dell’agenzia delle Entrate, si ritiene che la violazione commessa possa essere oggetto di ravvedimento operoso, con il versamento della sanzione pari a 12,50 euro ( corrispondenti a 1/ 8 di 100 euro), per ciascuna fattura, ex articolo 13 del Dlgs 472/ 1997.
La facoltà di fare ravvedimento operoso è confermata dal divieto di applicazione del cumulo giuridico richiamato dall’articolo 3, comma 5– bis, del Dlgs 175/ 2014.
In alternativa, è possibile sanare la violazione versando un terzo della sanzione che sarà eventualmente irrogata dall’agenzia delle Entrate ( articolo 16 del Dlgs 472/ 1997).