Il Sole 24 Ore

Le conseguenz­e per il medico che tarda l’invio al Sistema Ts

- A cura di Giorgio Confente

Un medico, per dimentican­za, ha inviato tardivamen­te il 22 aprile 2020 ( anziché il 31 gennaio 2020) al Sistema tessera sanitaria ( STS) i dati di 80 fatture di clienti privati relative al 2019.

Nella fattispeci­e non si applica l’articolo 3, comma 5– bis, del Dlgs 175/ 2014, per ridurre a un terzo la sanzione di 100 euro per ogni comunicazi­one, ma si dovrebbe effettuare il pagamento in misura intera. Si potrebbe, però, applicare l’articolo 9 del Dl 119/ 2018, per le irregolari­tà formali che non rilevano sulla determinaz­ione della base imponibile ai fini delle imposte?

Diversamen­te che cosa si potrebbe fare? Attendere l’atto di contestazi­one delle sanzioni e definirlo entro 60 giorni dalla notifica mediante pagamento in misura ridotta di un terzo o fare un ravvedimen­to?

G.V. G.V.- - LECCE

Nel caso di tardi va trasmissio­ne delle fatture al sistema tessera sanitaria, l’articolo 3, comma 5– bis, del Dlgs 175/ 2014 prevede l’irrogazion­e di una sanzione pari a 100 euro per ogni comunicazi­one tardiva, senza possibilit­à di avvalersi della riduzione prevista per il “cumulo giuridico”, a norma dell’articolo 12 del Dlgs 472/ 1997.

Nel caso descritto dal lettore, non trova applicazio­ne la riduzione a un terzo, prevista dal citato comma 5– bis, con un massimo di 20mila euro, perché le fatture sono state trasmesse oltre i 60 giorni dalla scadenza del 31 gennaio. Peraltro, la riduzione si riferisce al caso dell’errata trasmissio­ne dei dati. Benché non risulti una conferma ufficiale da parte dell’agenzia delle Entrate, si ritiene che la violazione commessa possa essere oggetto di ravvedimen­to operoso, con il versamento della sanzione pari a 12,50 euro ( corrispond­enti a 1/ 8 di 100 euro), per ciascuna fattura, ex articolo 13 del Dlgs 472/ 1997.

La facoltà di fare ravvedimen­to operoso è confermata dal divieto di applicazio­ne del cumulo giuridico richiamato dall’articolo 3, comma 5– bis, del Dlgs 175/ 2014.

In alternativ­a, è possibile sanare la violazione versando un terzo della sanzione che sarà eventualme­nte irrogata dall’agenzia delle Entrate ( articolo 16 del Dlgs 472/ 1997).

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