Contratto di subconcessione per il bar del centro sportivo
Un gruppo sportivo (Asd, associazione sportiva dilettantistica, iscritta al Coni), che gestisce un centro sportivo in virtù di una convenzione con l’amministrazione comunale, deve concedere in uso un locale del centro sportivo a un privato che provvederà ad adibirlo a bar. Questo è permesso dalla convenzione con il Comune.
Non essendo proprietaria, l’Asd non può fare un contratto d’affitto. Mentre non può fare nemmeno un comodato in quanto chiede un piccolo rimborso spese.
È corretto registrare un “contratto di concessione diritto d’uso locale da adibire a bar”? Inoltre, la convenzione scade tra due anni: è possibile registrare il contratto di cui sopra per due anni? Per la registrazione, quali sono le modalità da seguire?
A.T. A.T.- - LECCO
Considerato che, in genere, gli impianti sportivi comunali vengono affidati in gestione sulla base di una convenzione per la gestione in concessione, stipulata con il gestore in base alle disposizioni dettate dallo specifico regolamento comunale, e considerato che, nel caso specifico, è la medesima convenzione che prevede l’affidamento di un locale del centro sportivo a un terzo per adibirlo a bar, sarà necessario prendere in considerazione il citato regolamento comunale, per verificare se tale affidamento a terzi sia già disciplinato all’interno dello stesso.
Nel caso non sia prevista una specifica disciplina, essendo già il gruppo sportivo il concessionario delle aree e dei manufatti e fabbricati del centro sportivo, potrà a sua volta stipulare un contratto di subconcessione, che di norma prevede un canone fissato tra
le parti. Il contratto scadrà al termine della concessione principale.
Per quanto riguarda la registrazione del contratto, avendo questo per oggetto un locale di proprietà del comune destinato a bar, l’imposta di registro varierà in funzione delle modalità di formalizzazione del contratto e del fatto che il canone di subconcessione, considerato che la gestione di un bar è attività commerciale, sia o meno soggetto a Iva. Se il contratto verrà formalizzato con scrittura privata autenticata, si ritiene comunque che esso sia soggetto a imposta di registro in misura fissa.