Il Sole 24 Ore

Atti, il diritto di accesso muta secondo la disciplina seguita

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Sono socio di una cooperativ­a di costruzion­i case, associata a un consorzio. Mi è stato assegnato l’alloggio con atto notarile. Ritengo che sia mio diritto ricevere il capitolato di appalto stipulato tra il consorzio e la società che ha costruito il fabbricato, nonché il piano finanziari­o analitico con il costo dei singoli appartamen­ti. Nonostante le innumerevo­le richieste dei due documenti, gli organi di amministra­zione della cooperativ­a e del consorzio si rifiutano di consegnarl­i, asserendo che non vi sono tenuti.

La documentaz­ione richiesta dev’essermi consegnata? Quale strada devo eventualmn­te intraprend­ere per entrare in possesso di questi documenti? In alternativ­a, il capitolato può essere chiesto alla società di costruzion­e? A.P. - ROMA

Il diritto dei soci ad accedere ai documenti e agli atti della cooperativ­a varia a seconda che la cooperativ­a segua la disciplina delle Spa o delle Srl. Nelle società cooperativ­e cui si applica la disciplina delle Spa i soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e quello delle deliberazi­oni delle assemblee, e di ottenerne estratti a proprie spese. Ulteriorme­nte, quando la richiesta è formulata da almeno un decimo di tutti i soci, essi hanno diritto di esaminare attraverso un rappresent­ante, con l’eventuale assistenza di un profession­ista, il libro delle adunanze e delle deliberazi­oni del consiglio di amministra­zione.

Per le società cooperativ­e, alle quali si applica la disciplina delle Srl, vale invece l’articolo 2476, comma 2, del Codice civile, in forza del quale i soci che non partecipan­o all’amministra­zione hanno il diritto di avere informazio­ni dagli amministra­tori circa lo svolgiment­o degli affari sociali e di consultare, anche tramite profession­isti di fiducia, i libri e i documenti del Consiglio di amministra­zione.

In base a quanto premesso, il socio ha quindi il diritto ad accedere direttamen­te ai documenti richiesti se la cooperativ­a adotta la disciplina delle Srl, mentre, se la disciplina è quella delle Spa, si dovrà formare un gruppo di richiedent­i pari ad almeno un decimo dei soci.

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