Atti, il diritto di accesso muta secondo la disciplina seguita
Sono socio di una cooperativa di costruzioni case, associata a un consorzio. Mi è stato assegnato l’alloggio con atto notarile. Ritengo che sia mio diritto ricevere il capitolato di appalto stipulato tra il consorzio e la società che ha costruito il fabbricato, nonché il piano finanziario analitico con il costo dei singoli appartamenti. Nonostante le innumerevole richieste dei due documenti, gli organi di amministrazione della cooperativa e del consorzio si rifiutano di consegnarli, asserendo che non vi sono tenuti.
La documentazione richiesta dev’essermi consegnata? Quale strada devo eventualmnte intraprendere per entrare in possesso di questi documenti? In alternativa, il capitolato può essere chiesto alla società di costruzione? A.P. - ROMA
Il diritto dei soci ad accedere ai documenti e agli atti della cooperativa varia a seconda che la cooperativa segua la disciplina delle Spa o delle Srl. Nelle società cooperative cui si applica la disciplina delle Spa i soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e quello delle deliberazioni delle assemblee, e di ottenerne estratti a proprie spese. Ulteriormente, quando la richiesta è formulata da almeno un decimo di tutti i soci, essi hanno diritto di esaminare attraverso un rappresentante, con l’eventuale assistenza di un professionista, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.
Per le società cooperative, alle quali si applica la disciplina delle Srl, vale invece l’articolo 2476, comma 2, del Codice civile, in forza del quale i soci che non partecipano all’amministrazione hanno il diritto di avere informazioni dagli amministratori circa lo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di fiducia, i libri e i documenti del Consiglio di amministrazione.
In base a quanto premesso, il socio ha quindi il diritto ad accedere direttamente ai documenti richiesti se la cooperativa adotta la disciplina delle Srl, mentre, se la disciplina è quella delle Spa, si dovrà formare un gruppo di richiedenti pari ad almeno un decimo dei soci.