Con la rinuncia all’eredità si attiva la rappresentazione
Alla morte del marito, unico proprietario della casa coniugale, ereditano al 50 per cento ciascuno la moglie (che continuerebbe a risiedervi) e il figlio unico dei coniugi. Quest’ultimo ha una sola figlia, alla quale entrambi (moglie e figlio del de cuius) vorrebbero cedere l’eredità, fruendo per lei delle agevolazioni sulla prima casa.
Sono necessari due atti distinti di rinuncia all’eredità? La figlia/nipote erediterebbe al 100% oppure solo per una percentuale? La casa coniugale sarebbe in ogni caso esente Imu, essendo occupata dalla vedova del defunto?
C.V. C.V.- - ASTI
La rinuncia all’eredità trova disciplina nell’articolo 519 del Codice civile. Essa deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione e inserita nel registro delle successioni.
Nulla vieta che, con un unico atto, la madre e il figlio unico rinuncino all’eredità del defunto.
Effetto dell’atto dismissivo sarà l’acquisto dell’eredità a favore dell’unica nipote del de cuius, grazie alla operatività – nel caso di specie – dell’istituto della rappresentazione, previsto dagli articoli 467 e seguenti del Codice civile. Va sottolineato che l’articolo 540 del Codice civile riconosce al coniuge superstite, anche quando concorra con altri chiamati, «i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano», se di proprietà (esclusiva) del defunto o comune (tra de cuius
e coniuge superstite).
Si tratta di un lascito comunemente qualificato come legato “ex lege”, spettante al coniuge anche nell’ipotesi di successione legittima, oltreché di quella necessaria (Cassazione, sezione unica, sentenza 4847/2013), che permane pur se il coniuge superstite rinunci all’eredità. Di conseguenza, nel quesito proposto, la vedova – nonostante la rinuncia all’eredità – conserverà il diritto di abitazione sulla casa coniugale e sarà legittimata a chiedere i benefici “prima casa”, in base all’articolo 69, terzo comma, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (risoluzione 29/2005).
Ai fini Imu, infine, si specifica che le agevolazioni inerenti all’abitazione principale (e relative pertinenze) sono riconosciute anche al titolare del diritto di abitazione, soggetto sul quale grava in via esclusiva l’obbligo del pagamento del tributo, sempreché – quindi – l’unità immobiliare in questione rappresenti la dimora abituale e la residenza anagrafica del medesimo (circolare del ministero dell’Economia e delle finanze 3/DF/2012).