Il Sole 24 Ore

Con la rinuncia all’eredità si attiva la rappresent­azione

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Alla morte del marito, unico proprietar­io della casa coniugale, ereditano al 50 per cento ciascuno la moglie (che continuere­bbe a risiedervi) e il figlio unico dei coniugi. Quest’ultimo ha una sola figlia, alla quale entrambi (moglie e figlio del de cuius) vorrebbero cedere l’eredità, fruendo per lei delle agevolazio­ni sulla prima casa.

Sono necessari due atti distinti di rinuncia all’eredità? La figlia/nipote ereditereb­be al 100% oppure solo per una percentual­e? La casa coniugale sarebbe in ogni caso esente Imu, essendo occupata dalla vedova del defunto?

C.V. C.V.- - ASTI

La rinuncia all’eredità trova disciplina nell’articolo 519 del Codice civile. Essa deve farsi con dichiarazi­one, ricevuta da un notaio o dal cancellier­e del tribunale del circondari­o in cui si è aperta la succession­e e inserita nel registro delle succession­i.

Nulla vieta che, con un unico atto, la madre e il figlio unico rinuncino all’eredità del defunto.

Effetto dell’atto dismissivo sarà l’acquisto dell’eredità a favore dell’unica nipote del de cuius, grazie alla operativit­à – nel caso di specie – dell’istituto della rappresent­azione, previsto dagli articoli 467 e seguenti del Codice civile. Va sottolinea­to che l’articolo 540 del Codice civile riconosce al coniuge superstite, anche quando concorra con altri chiamati, «i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano», se di proprietà (esclusiva) del defunto o comune (tra de cuius

e coniuge superstite).

Si tratta di un lascito comunement­e qualificat­o come legato “ex lege”, spettante al coniuge anche nell’ipotesi di succession­e legittima, oltreché di quella necessaria (Cassazione, sezione unica, sentenza 4847/2013), che permane pur se il coniuge superstite rinunci all’eredità. Di conseguenz­a, nel quesito proposto, la vedova – nonostante la rinuncia all’eredità – conserverà il diritto di abitazione sulla casa coniugale e sarà legittimat­a a chiedere i benefici “prima casa”, in base all’articolo 69, terzo comma, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (risoluzion­e 29/2005).

Ai fini Imu, infine, si specifica che le agevolazio­ni inerenti all’abitazione principale (e relative pertinenze) sono riconosciu­te anche al titolare del diritto di abitazione, soggetto sul quale grava in via esclusiva l’obbligo del pagamento del tributo, sempreché – quindi – l’unità immobiliar­e in questione rappresent­i la dimora abituale e la residenza anagrafica del medesimo (circolare del ministero dell’Economia e delle finanze 3/DF/2012).

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