Collegio sindacale necessario oltre le soglie di legge
Una società cooperativa attualmente adotta lo statuto di una Srl. Avendo superato i parametri indicati dall’articolo 2519 del Codice civile, sarà tenuta ad adottare le norme relative alla Spa.
Inoltre, la stessa cooperativa ha superato i limiti indicati dall’articolo 2477, comma 3, lettera c, del Codice civile. È tenuta a nominare un collegio sindacale, composto da tre membri, con l’incarico della revisione? Oppure potrà avere un sindaco unico, con incarico anche di revisore legale?
L.S.- L.S. - COMO
Occorre innanzitutto prendere in esame l’articolo 2519 del Codice civile, che, al comma 1, quale regola generale, dispone che alle società cooperative, per quanto non previsto dal titolo VI, capo I, sezione I, del Codice civile, « si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni » . Al secondo comma, lo stesso articolo prevede dei limiti per poter applicare invece le regole delle Srl. A sua volta, l’articolo 2543 del Codice civile dispone, per le cooperative, che la nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell’articolo 2477.
Il secondo comma è stato abrogato dal Dl 91/ 2014, mentre il terzo è stato modificato dall’articolo 397 del Dlgs 14/ 2019, che ha previsto l’obbligatorietà del collegio dei sindaci e della revisione contabile al superamento, per due esercizi consecutivi, di uno dei valori ivi previsti. Trovandoci così di fronte a una cooperativa che deve applicare le disposizioni dettate per le Spa e che ha superato i limiti fissati dall’articolo 2477 del Codice civile, si può dedurre che questa dovrà nominare il collegio dei sindaci, avendo contemporaneamente l’obbligo della revisione legale. A completamento di quanto appena illustrato, è possibile rilevare che il sindaco unico potrebbe essere nominato da quelle cooperative che, non superando i parametri fissati dall’articolo 2519, dovessero invece superare uno dei parametri dell’articolo 2477 del Codice civile.