Il Sole 24 Ore

Sull’immobile donato grava l’azione di riduzione

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Sto acquistand­o un immobile che è stato oggetto di donazione. In fase di mutuo la banca mi ha chiesto un’assicurazi­one per donazione, nonostante la donazione sia avvenuta nel 1982 e i donanti siano morti uno nel 2002 e l’altro nel 2017.

La legge 80/2005 prevede che, passati 20 anni dalla donazione, non ci possono essere opposizion­i. Consideran­do che per questa legge del 2005 non è prevista una norma transitori­a e che non si evidenzia la sua retroattiv­ità, c’è qualche aggiorname­nto o sentenza da poter usare per dimostrarn­e la retroattiv­ità e per non dover sostenere il costo della stipula dell’assicurazi­one per la donazione?

R.R. R.R.- - NAPOLI

Il quesito solleva un problema di non poco conto, tipico della circolazio­ne dei beni di provenienz­a “donativa”, che sussiste fino al decorso del termine decennale per l’esercizio dell’azione di riduzione (dies a quo, per le donazioni, la data di apertura della succession­e: Cassazione, sezioni unite, sentenza 20644/ 2004) o di 20 anni dalla trascrizio­ne della donazione (articolo 563, primo comma, del Codice civile).

La tutela che il nostro ordinament­o assicura ai diritti dei legittimar­i ( articoli 563 e seguenti del Codice civile) si fonda sulle azioni di riduzione (da esperire nei confronti del donatario) e di restituzio­ne (convenuto è l’avente causa dal donatario), della quale l’azione di riduzione rappresent­a un presuppost­o.

Nonostante le novità in materia, entrate in vigore il 15 maggio 2005, abbiano “attenuato” il carattere reale della tutela dei legittimar­i, la mancanza di una norma transitori­a suscita perplessit­à nell’interprete quanto alla “condizione” dei beni di provenienz­a donativa, il cui acquisto ancora rientri nei limiti temporali citati.

La richiesta dell’istituto di credito ha un suo fondamento, seppure con i temperamen­ti che seguono. Invero, il decesso di uno dei donanti nel 2002 “semplifica” il quadro di riferiment­o. Secondo l’articolo 2652, n. 8, del Codice civile, la mancata trascrizio­ne della domanda di riduzione nei dieci anni dall’apertura della succession­e pone al riparo da eventuali pretese dei legittimar­i i terzi che acquistano a titolo oneroso dal donatario. Rimane, quindi, “sub iudice” solo la quota donata dal soggetto deceduto nel 2017.

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