Sull’immobile donato grava l’azione di riduzione
Sto acquistando un immobile che è stato oggetto di donazione. In fase di mutuo la banca mi ha chiesto un’assicurazione per donazione, nonostante la donazione sia avvenuta nel 1982 e i donanti siano morti uno nel 2002 e l’altro nel 2017.
La legge 80/2005 prevede che, passati 20 anni dalla donazione, non ci possono essere opposizioni. Considerando che per questa legge del 2005 non è prevista una norma transitoria e che non si evidenzia la sua retroattività, c’è qualche aggiornamento o sentenza da poter usare per dimostrarne la retroattività e per non dover sostenere il costo della stipula dell’assicurazione per la donazione?
R.R. R.R.- - NAPOLI
Il quesito solleva un problema di non poco conto, tipico della circolazione dei beni di provenienza “donativa”, che sussiste fino al decorso del termine decennale per l’esercizio dell’azione di riduzione (dies a quo, per le donazioni, la data di apertura della successione: Cassazione, sezioni unite, sentenza 20644/ 2004) o di 20 anni dalla trascrizione della donazione (articolo 563, primo comma, del Codice civile).
La tutela che il nostro ordinamento assicura ai diritti dei legittimari ( articoli 563 e seguenti del Codice civile) si fonda sulle azioni di riduzione (da esperire nei confronti del donatario) e di restituzione (convenuto è l’avente causa dal donatario), della quale l’azione di riduzione rappresenta un presupposto.
Nonostante le novità in materia, entrate in vigore il 15 maggio 2005, abbiano “attenuato” il carattere reale della tutela dei legittimari, la mancanza di una norma transitoria suscita perplessità nell’interprete quanto alla “condizione” dei beni di provenienza donativa, il cui acquisto ancora rientri nei limiti temporali citati.
La richiesta dell’istituto di credito ha un suo fondamento, seppure con i temperamenti che seguono. Invero, il decesso di uno dei donanti nel 2002 “semplifica” il quadro di riferimento. Secondo l’articolo 2652, n. 8, del Codice civile, la mancata trascrizione della domanda di riduzione nei dieci anni dall’apertura della successione pone al riparo da eventuali pretese dei legittimari i terzi che acquistano a titolo oneroso dal donatario. Rimane, quindi, “sub iudice” solo la quota donata dal soggetto deceduto nel 2017.