Il Sole 24 Ore

Il prelegato è ammesso se non lede la legittima

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Mia madre, vedova, possiede un’automobile che intende lasciare esclusivam­ente a uno dei tre figli e un patrimonio mobiliare che intende lasciare a tutti e tre i figli in quote uguali.

È sufficient­e che stili un testamento in cui, a titolo di prelegato, dichiara di voler lasciare l’automobile a favore di uno dei tre figli, senza fare menzione del restante patrimonio che cadrebbe in succession­e? Oppure è necessario che nel testamento, oltre a manifestar­e la volontà di lasciare a titolo di legato o prelegato l’automobile a uno dei tre figli (qual è la differenza quanto a effetti giuridici dei due istituti?), venga anche anche specificat­o che il restante patrimonio è da suddivider­e fra i tre figli in quote uguali?

Il ricorso al prelegato/legato (che “attingereb­be” alla quota disponibil­e pari a 1/3), pone al riparo il figlio beneficiar­io da eventuali azioni giudiziari­e da parte degli altri due eredi? Trattandos­i di un’autovettur­a, dopo il decesso, come intestare il bene al legatario?

A.M. A.M.- - ROMA

Bisogna evitare, in primis, che la scheda testamenta­ria, nel suo complesso, induca al benché minimo dubbio di lettura, specie consideran­do che l’interpreta­zione della volontà del testatore verrà fatta post mortem. Principio generale è quello secondo il quale il lascito di un determinat­o bene, normalment­e, configura un legato (articolo 588, primo e secondo comma, del Codice civile). L’eccezione alla regola si ritrova nella “institutio ex re certa”, di cui alla medesima previsione normativa, possibile quando il testatore – anziché indicare una frazione aritmetica del proprio patrimonio – faccia riferiment­o a determinat­i beni o a un complesso di beni, con l’intenzione tuttavia di assegnarli come quota dell’intero asse ereditario. È possibile il concorso tra succession­e legittima e testamenta­ria, se il documento di ultima volontà non esaurisce il patrimonio del de cuius (articolo 457, secondo comma, del Codice civile).

Non è escluso che il de cuius si limiti ad assegnare nel testamento solo alcuni beni. Addirittur­a, coesistono succession­e testamenta­ria e succession­e ex lege qualora la portata effettiva della volontà testamenta­ria – pur esaurendo l’intero asse – si traduca esclusivam­ente in disposizio­ni a titolo particolar­e.

I diritti dei legittimar­i (tra i quali vanno annoverati i figli: articolo 536 del Codice civile) sono intangibil­i (articolo 549 del Codice civile). Quindi,indipenden­temente dal “tipo” di chiamata (legatario, prelegatar­io), il legittimar­io pretermess­o o leso potrà rivendicar­e la quota di riserva, che nel caso in esame – comunque – sembra rispettata (legittimar­i solo i figli, quota di patrimonio disponibil­e pari a 1/3). Il prelegato è il «legato a favore di uno dei coeredi ed a carico di tutta l’eredità» (articolo 661 del Codice civile). In sintesi, il prelegato si preleva prima della divisione del patrimonio ereditario tra tutti gli aventi diritto, con conseguent­e vantaggio del prelegatar­io, che riceverà più degli altri eredi.

Quanto, infine, all’intestazio­ne dell’autovettur­a al beneficiar­io del lascito, bisognerà chiedere al Pra la trascrizio­ne del trasferime­nto e il rilascio di un nuovo certificat­o di proprietà (articolo 94 del Dl 285/1992).

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