Il prelegato è ammesso se non lede la legittima
Mia madre, vedova, possiede un’automobile che intende lasciare esclusivamente a uno dei tre figli e un patrimonio mobiliare che intende lasciare a tutti e tre i figli in quote uguali.
È sufficiente che stili un testamento in cui, a titolo di prelegato, dichiara di voler lasciare l’automobile a favore di uno dei tre figli, senza fare menzione del restante patrimonio che cadrebbe in successione? Oppure è necessario che nel testamento, oltre a manifestare la volontà di lasciare a titolo di legato o prelegato l’automobile a uno dei tre figli (qual è la differenza quanto a effetti giuridici dei due istituti?), venga anche anche specificato che il restante patrimonio è da suddividere fra i tre figli in quote uguali?
Il ricorso al prelegato/legato (che “attingerebbe” alla quota disponibile pari a 1/3), pone al riparo il figlio beneficiario da eventuali azioni giudiziarie da parte degli altri due eredi? Trattandosi di un’autovettura, dopo il decesso, come intestare il bene al legatario?
A.M. A.M.- - ROMA
Bisogna evitare, in primis, che la scheda testamentaria, nel suo complesso, induca al benché minimo dubbio di lettura, specie considerando che l’interpretazione della volontà del testatore verrà fatta post mortem. Principio generale è quello secondo il quale il lascito di un determinato bene, normalmente, configura un legato (articolo 588, primo e secondo comma, del Codice civile). L’eccezione alla regola si ritrova nella “institutio ex re certa”, di cui alla medesima previsione normativa, possibile quando il testatore – anziché indicare una frazione aritmetica del proprio patrimonio – faccia riferimento a determinati beni o a un complesso di beni, con l’intenzione tuttavia di assegnarli come quota dell’intero asse ereditario. È possibile il concorso tra successione legittima e testamentaria, se il documento di ultima volontà non esaurisce il patrimonio del de cuius (articolo 457, secondo comma, del Codice civile).
Non è escluso che il de cuius si limiti ad assegnare nel testamento solo alcuni beni. Addirittura, coesistono successione testamentaria e successione ex lege qualora la portata effettiva della volontà testamentaria – pur esaurendo l’intero asse – si traduca esclusivamente in disposizioni a titolo particolare.
I diritti dei legittimari (tra i quali vanno annoverati i figli: articolo 536 del Codice civile) sono intangibili (articolo 549 del Codice civile). Quindi,indipendentemente dal “tipo” di chiamata (legatario, prelegatario), il legittimario pretermesso o leso potrà rivendicare la quota di riserva, che nel caso in esame – comunque – sembra rispettata (legittimari solo i figli, quota di patrimonio disponibile pari a 1/3). Il prelegato è il «legato a favore di uno dei coeredi ed a carico di tutta l’eredità» (articolo 661 del Codice civile). In sintesi, il prelegato si preleva prima della divisione del patrimonio ereditario tra tutti gli aventi diritto, con conseguente vantaggio del prelegatario, che riceverà più degli altri eredi.
Quanto, infine, all’intestazione dell’autovettura al beneficiario del lascito, bisognerà chiedere al Pra la trascrizione del trasferimento e il rilascio di un nuovo certificato di proprietà (articolo 94 del Dl 285/1992).