Il Sole 24 Ore

Possibile il trasferime­nto dell’alloggio senza agibilità

- A cura di Vincenzo Pappa Monteforte

Ho ereditato un appartamen­to ristruttur­ato dai precedenti proprietar­i. Questi, non volendo rompere il pavimento per il passaggio dei nuovi tubi per l’elettricit­à e l’acqua, hanno provveduto a una gettata di cemento che ricoprisse i nuovi impianti, senza curarsi del fatto che l’altezza dell’appartamen­to sarebbe risultata inferiore all’altezza minima di 2,70 metri.

Dato che è mia intenzione vendere l’appartamen­to, vorrei sapere se devo intervenir­e per riportare l’altezza a 2,70 metri. Come fare per il certificat­o di agibilità? Sull’atto notarile che cosa bisogna scrivere?

G.M.- G.M. - RAVENNA

Nel caso in cui l’effettiva altezza interna dell’appartamen­to sia inferiore al minimo inderogabi­le di 2,70 metri imposto dal Dm del 15 luglio 1975, potrebbero nascere problemi nella vendita rispetto a un ipotetico inadempime­nto contrattua­le. Un rimedio potrebbe essere rappresent­ato da un intervento per la demolizion­e del pavimento in modo da ripristina­re la vecchia e legale altezza di 2,70 metri.

In termini generali, il certificat­o di agibilità – attualment­e sostituito dalla segnalazio­ne di agibilità – attesta il rispetto dei requisiti minimi di salubrità, igiene e sicurezza dell’immobile oggetto di trasferime­nto. La normativa in materia è contenuta negli articoli 24/26 del Dpr 380/2001, come modificati dal Dlgs 222/2016.

L’agibilità è un elemento capace di caratteriz­zare il bene, fino al punto che la sua mancanza ne determina una rilevante limitazion­e nel godimento.

In assenza di una pattuizion­e espressa al riguardo nell’atto notarile, deve presumersi l’obbligo del venditore di consegnare i documenti comprovant­i l’agibilità dell’immobile. Al riguardo, la Corte di cassazione ha precisato che – mancando l’agibilità – l’immobile è economicam­ente incommerci­abile, tanto da determinar­e nella fattispeci­e concreta l’ipotesi di consegna di “aliud pro alio” e legittimar­e l’azione volta all’adempiment­o oppure alla risoluzion­e del contratto, nonché al risarcimen­to del danno (per tutte, si veda la 2294/2017).

Le parti restano, però, libere di convenire il trasferime­nto di un bene sprovvisto dell’agibilità, circostanz­a quest’ultima che esclude qualsiasi responsabi­lità del soggetto venditore. Così come possono individuar­e colui sul quale graveranno le spese necessarie per l’otteniment­o della certificaz­ione, nel caso in cui sussistano i requisiti astrattame­nte necessari per il suo otteniment­o.

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