I dubbi sulla cointestazione di conti correnti già esistenti
Sono figlio unico di una madre che gode di poca salute, della quale sono l’unico erede. Ai fini della pianificazione ereditaria, vorremmo cointestare il conto e/o il dossier titoli. Nel caso in cui l’amministrazione finanziaria aprisse un accertamento, si tratterebbe di una “donazione confessata”? In caso decidessimo di cointestare il conto e il deposito titoli, dovrei pagare delle tasse di successione o l’imposta di registro? Ciò anche se nel deposito titoli ci sono solo titoli di Stato su cui non si pagano tasse di successione?
B.L. - CROTONE
Il quesito, nella sua apparente semplicità, tratta questioni estremamente dibattute in ordine al trasferimento di strumenti finanziari e/o disponibilità bancarie. Preliminarmente, è necessario sottolineare che «la cointestazione di un conto corrente, salvo prova di diversa volontà delle parti (ad esempio dell’esistenza di un contratto di cui la cointestazione fosse atto esecutivo...) è di per sé atto unilaterale idoneo a trasferire la legittimazione ad operare sul conto (e, quindi, rappresenta una forma di procura), ma non anche la titolarità del credito, in quanto il trasferimento della proprietà del contenuto di un conto corrente (ovvero dell’intestazione del deposito titoli che la banca detiene per conto del cliente) è una forma di cessione del credito (che il correntista ha verso la banca) e, quindi, presuppone un contratto tra cedente e cessionario» (Cassazione, ordinanza 24 gennaio 2019, n. 21963). La stessa Suprema Corte, però, non ha un orientamento uniforme sulla natura della cointestazione citata. Secondo una prima tesi si tratta di una donazione tipica, in quanto tale da effettuare per atto pubblico ex articolo 782 del Codice civile (ad esempio, Cassazione, sezioni unite, 27 luglio 2017, n. 18725); alla stregua di un’altra impostazione, invece, è preferibile configurarla quale donazione indiretta, a norma dell’articolo 809 del Codice civile, per la cui validità è sufficiente l’osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato (per tutte, Cassazione, ordinanza 28 febbraio 2018, n. 4682). Rimane da considerare, infine, che – indipendentemente da qualsiasi notazione sul trattamento fiscale delle donazioni indirette (articoli 1 e 56–bis del Dlgs 31 ottobre 1990, n. 346) o sull’esclusione dall’attivo ereditario dei titoli del debito pubblico (articolo 12, lettera h, del Dlgs 346/1990) – la normativa esenta da imposta i trasferimenti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta il cui valore complessivo non superi, per ogni erede, un milione di euro.