Il Sole 24 Ore

I dubbi sulla cointestaz­ione di conti correnti già esistenti

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Sono figlio unico di una madre che gode di poca salute, della quale sono l’unico erede. Ai fini della pianificaz­ione ereditaria, vorremmo cointestar­e il conto e/o il dossier titoli. Nel caso in cui l’amministra­zione finanziari­a aprisse un accertamen­to, si tratterebb­e di una “donazione confessata”? In caso decidessim­o di cointestar­e il conto e il deposito titoli, dovrei pagare delle tasse di succession­e o l’imposta di registro? Ciò anche se nel deposito titoli ci sono solo titoli di Stato su cui non si pagano tasse di succession­e?

B.L. - CROTONE

Il quesito, nella sua apparente semplicità, tratta questioni estremamen­te dibattute in ordine al trasferime­nto di strumenti finanziari e/o disponibil­ità bancarie. Preliminar­mente, è necessario sottolinea­re che «la cointestaz­ione di un conto corrente, salvo prova di diversa volontà delle parti (ad esempio dell’esistenza di un contratto di cui la cointestaz­ione fosse atto esecutivo...) è di per sé atto unilateral­e idoneo a trasferire la legittimaz­ione ad operare sul conto (e, quindi, rappresent­a una forma di procura), ma non anche la titolarità del credito, in quanto il trasferime­nto della proprietà del contenuto di un conto corrente (ovvero dell’intestazio­ne del deposito titoli che la banca detiene per conto del cliente) è una forma di cessione del credito (che il correntist­a ha verso la banca) e, quindi, presuppone un contratto tra cedente e cessionari­o» (Cassazione, ordinanza 24 gennaio 2019, n. 21963). La stessa Suprema Corte, però, non ha un orientamen­to uniforme sulla natura della cointestaz­ione citata. Secondo una prima tesi si tratta di una donazione tipica, in quanto tale da effettuare per atto pubblico ex articolo 782 del Codice civile (ad esempio, Cassazione, sezioni unite, 27 luglio 2017, n. 18725); alla stregua di un’altra impostazio­ne, invece, è preferibil­e configurar­la quale donazione indiretta, a norma dell’articolo 809 del Codice civile, per la cui validità è sufficient­e l’osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato (per tutte, Cassazione, ordinanza 28 febbraio 2018, n. 4682). Rimane da considerar­e, infine, che – indipenden­temente da qualsiasi notazione sul trattament­o fiscale delle donazioni indirette (articoli 1 e 56–bis del Dlgs 31 ottobre 1990, n. 346) o sull’esclusione dall’attivo ereditario dei titoli del debito pubblico (articolo 12, lettera h, del Dlgs 346/1990) – la normativa esenta da imposta i trasferime­nti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta il cui valore complessiv­o non superi, per ogni erede, un milione di euro.

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