Le modalità ordinarie sono tornate dal 30 aprile
Compiuta giacenza dal 15 maggio
All’inizio del lockdown, per evitare contatti diretti tra postini e destinatari di atti, era stato stabilito che le notifiche dovessero avvenire semplicemente citofonando per avvisare che l’atto veniva messo nella cassetta postale e attestando la risposta positiva sentita dalla voce dell’interlocutore. Dal 30 aprile, con l’entrata in vigore della versione definitiva dall’articolo 108 del Dl Cura Italia convertita in legge, le modalità di notifica sono tornate quelle normalmente previste dalla legge 890/1982: consegna nelle mani del destinatario, di suoi conviventi o del portinaio, in assenza dei quali si riporta il plico in un ufficio postale e, trascorsi 10 giorni senza che venga ritirato, la notifica si considera effettuata per compiuta giacenza. Sempre in base all’articolo 108, per gli atti non ritirati tra il 17 marzo e il 30 aprile 2020, la compiuta giacenza ha iniziato a decorrere dal 30 aprile, per cui la notifica dovrebbe essersi perfezionata il 10 maggio. Ma lo stesso Dl ha sospeso le notifiche fino al 15 maggio, per cui è come se i destinatari le avessero ricevute in quest’ultima data. Lo ha chiarito il ministero il 30 aprile con una circolare. Quindi, per esempio, i 60 giorni per ricorrere al giudice di pace o pagare in misura ridotta sono scattati dal 15 maggio.