L’affrancamento post fusione esige il versamento in tre rate
Ai fini del riallineamento dei valori fiscali e contabili nelle operazioni di fusione per incorporazione, è consentito l’affrancamento fiscale mediante versamento dell’imposta sostitutiva del 12 per cento, ex articolo 176, comma 2–ter, del Tuir (Dpr 917/1986), con versamento rateizzato, ex articolo 1 del Dm Economia e finanze del 25 luglio 2008. Si chiede se è possibile il versamento immediato in unica soluzione.
E.B. E.B.- - VICENZA
La risposta è negativa. Il comma 8 dell’articolo 1 del Dm 25 luglio 2008 prevede che il versamento dell’imposta sostitutiva deve avvenire obbligatoriamente in tre rate:
– la prima, pari al 30% dell’importo complessivamente dovuto, entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito e dell’Irap relative al periodo d’imposta dell’operazione di conferimento oppure, in caso di opzione ritardata o reiterata, a quello successivo;
– la seconda, pari al 40 per cento, e la terza, pari al 30 per cento, entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito e dell’Irap relative, rispettivamente, al primo e al secondo oppure al secondo e al terzo periodo successivi a quello dell’operazione.
Sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5% annuale. Si applicano le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.