Il Sole 24 Ore

L’affrancame­nto post fusione esige il versamento in tre rate

- A cura di Gianluca Dan

Ai fini del riallineam­ento dei valori fiscali e contabili nelle operazioni di fusione per incorporaz­ione, è consentito l’affrancame­nto fiscale mediante versamento dell’imposta sostitutiv­a del 12 per cento, ex articolo 176, comma 2–ter, del Tuir (Dpr 917/1986), con versamento rateizzato, ex articolo 1 del Dm Economia e finanze del 25 luglio 2008. Si chiede se è possibile il versamento immediato in unica soluzione.

E.B. E.B.- - VICENZA

La risposta è negativa. Il comma 8 dell’articolo 1 del Dm 25 luglio 2008 prevede che il versamento dell’imposta sostitutiv­a deve avvenire obbligator­iamente in tre rate:

– la prima, pari al 30% dell’importo complessiv­amente dovuto, entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito e dell’Irap relative al periodo d’imposta dell’operazione di conferimen­to oppure, in caso di opzione ritardata o reiterata, a quello successivo;

– la seconda, pari al 40 per cento, e la terza, pari al 30 per cento, entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito e dell’Irap relative, rispettiva­mente, al primo e al secondo oppure al secondo e al terzo periodo successivi a quello dell’operazione.

Sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5% annuale. Si applicano le norme in materia di liquidazio­ne, accertamen­to, riscossion­e, contenzios­o e sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

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