Sanzionata l’emissione di note di credito tardive
È possibile, dopo aver emesso una fattura elettronica e avere assolto l’Iva nei termini, procedere (oltre i termini) allo storno della stessa fattura mediante emissione di nota di credito e contestuale ri–emissione della fattura con l’aggiunta di notazioni necessarie per fruire di agevolazioni di varia natura?
A quali contestazioni/sanzioni si può essere soggetti?
T.B. T.B.- - BERGAMO
Premesso che le fatture immediate devono essere emesse entro 12 giorni dalla effettuazione dell’operazione e le fatture differite devono essere emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione del Ddt ( documento di trasporto), è comunque possibile emettere fatture o note di credito “tardive”, versando la sanzione prevista. In particolare, l’emissione di fatture oltre il termine prevede l’applicazione della sanzione nella misura del 90 per cento dell’imposta indicata in fattura, ridotta a un nono ( 10 per cento) se l’emissione avviene entro 90 giorni, o ridotta a un ottavo ( 11,25%) se la fattura è emessa entro la dichiarazione dell’anno a cui la sanzione fa riferimento.
Qualora la tardiva emissione abbia comportato anche l’erronea compilazione dei modelli per la liquidazione periodica ( Lipe), è necessario trasmettere i modelli correttivi ( o correggere i dati nella dichiarazione Iva) versando la sanzione di 500 euro per ciascun trimestre oggetto di rettifica. Anche tale sanzione può essere oggetto di ravvedimento operoso.