Il Sole 24 Ore

Sanzionata l’emissione di note di credito tardive

- Gian Paolo Tosoni e Marcello Valenti

È possibile, dopo aver emesso una fattura elettronic­a e avere assolto l’Iva nei termini, procedere (oltre i termini) allo storno della stessa fattura mediante emissione di nota di credito e contestual­e ri–emissione della fattura con l’aggiunta di notazioni necessarie per fruire di agevolazio­ni di varia natura?

A quali contestazi­oni/sanzioni si può essere soggetti?

T.B. T.B.- - BERGAMO

Premesso che le fatture immediate devono essere emesse entro 12 giorni dalla effettuazi­one dell’operazione e le fatture differite devono essere emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione del Ddt ( documento di trasporto), è comunque possibile emettere fatture o note di credito “tardive”, versando la sanzione prevista. In particolar­e, l’emissione di fatture oltre il termine prevede l’applicazio­ne della sanzione nella misura del 90 per cento dell’imposta indicata in fattura, ridotta a un nono ( 10 per cento) se l’emissione avviene entro 90 giorni, o ridotta a un ottavo ( 11,25%) se la fattura è emessa entro la dichiarazi­one dell’anno a cui la sanzione fa riferiment­o.

Qualora la tardiva emissione abbia comportato anche l’erronea compilazio­ne dei modelli per la liquidazio­ne periodica ( Lipe), è necessario trasmetter­e i modelli correttivi ( o correggere i dati nella dichiarazi­one Iva) versando la sanzione di 500 euro per ciascun trimestre oggetto di rettifica. Anche tale sanzione può essere oggetto di ravvedimen­to operoso.

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