Web tv: l’ammortamento e le rilevazioni contabili
Una società del settore giornalistico ha sostenuto spese per la creazione di una web tv. È corretto iscriverle nella categoria B.I.3 («Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno»)? In quanti anni si può dedurre fiscalmente l’ammortamento?
F.D. F.D.- - NAPOLI
Nello stato patrimoniale i costi sostenuti per la creazione di una web tv possono essere iscritti alla voce B. I. 1 ( « Costi di impianto e di ampliamento » ) se sono relativi all’inizio di una nuova attività o all’ampliamento della società, inteso come una vera e propria espansione della stessa in direzioni e in attività precedentemente non perseguite. Oppure possono essere iscritti alla voce B. I. 3, citata dal lettore, se sono assimilabili alla creazione di un sito web.
In ogni caso, la capitalizzazione dei costi deve rispettare le condizioni richieste dal principio contabile Oic24. La rilevazione iniziale dei costi di impianto e di ampliamento nell’attivo dello Stato patrimoniale è consentita solo se si dimostrano la congruenza e il rapporto causa– effetto tra i costi in questione e il beneficio ( futura utilità) che dagli stessi la società si attende, mentre per i diritti di brevetto la capitalizzabilità è subordinata alla possibilità di fruire dei benefici economici futuri derivanti dal bene stesso, e alla possibilità di limitare l’accesso da parte di terzi a tali benefici. In ogni caso, il costo dev’essere stimabile con sufficiente attendibilità.
Dal punto di vista fiscale, i costi di impianto e di ampliamento sono deducibili a norma dell’articolo 108, comma 1, del Tuir ( Dpr 917/ 1986) nel limite della quota civilistica imputabile a ciascun esercizio, mentre le