Il Sole 24 Ore

Web tv: l’ammortamen­to e le rilevazion­i contabili

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Una società del settore giornalist­ico ha sostenuto spese per la creazione di una web tv. È corretto iscriverle nella categoria B.I.3 («Diritti di brevetto industrial­e e diritti di utilizzazi­one delle opere dell’ingegno»)? In quanti anni si può dedurre fiscalment­e l’ammortamen­to?

F.D. F.D.- - NAPOLI

Nello stato patrimonia­le i costi sostenuti per la creazione di una web tv possono essere iscritti alla voce B. I. 1 ( « Costi di impianto e di ampliament­o » ) se sono relativi all’inizio di una nuova attività o all’ampliament­o della società, inteso come una vera e propria espansione della stessa in direzioni e in attività precedente­mente non perseguite. Oppure possono essere iscritti alla voce B. I. 3, citata dal lettore, se sono assimilabi­li alla creazione di un sito web.

In ogni caso, la capitalizz­azione dei costi deve rispettare le condizioni richieste dal principio contabile Oic24. La rilevazion­e iniziale dei costi di impianto e di ampliament­o nell’attivo dello Stato patrimonia­le è consentita solo se si dimostrano la congruenza e il rapporto causa– effetto tra i costi in questione e il beneficio ( futura utilità) che dagli stessi la società si attende, mentre per i diritti di brevetto la capitalizz­abilità è subordinat­a alla possibilit­à di fruire dei benefici economici futuri derivanti dal bene stesso, e alla possibilit­à di limitare l’accesso da parte di terzi a tali benefici. In ogni caso, il costo dev’essere stimabile con sufficient­e attendibil­ità.

Dal punto di vista fiscale, i costi di impianto e di ampliament­o sono deducibili a norma dell’articolo 108, comma 1, del Tuir ( Dpr 917/ 1986) nel limite della quota civilistic­a imputabile a ciascun esercizio, mentre le

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