Nuovo accordo Entrate-Gdf sull’evasione internazionale
Il provvedimento di Entrate e Gdf sulle operazioni transfrontaliere I dati sono ricavati dall’antiriciclaggio e non riguardano persone fisiche
Aggiornate le procedure con le quali i soggetti obbligati devono rispondere alle richieste di informazioni di Gdf ed Entrate sulle operazioni con l’estero.
Aggiornate le procedure con le quali gli intermediari e gli operatori finanziari, i professionisti e gli altri destinatari della normativa antiriciclaggio devono rispondere alle richieste di informazione della Guardia di Finanza e del settore Contrasto illeciti dell’agenzia delle Entrate relative ad operazioni con l’estero.Il provvedimento congiunto delle Entrate e della Gdf del 21 luglio sostituisce, dal 1° ottobre, l’originario provvedimento dell’8 agosto 2014. Sono previsti due tipi di richiesta d’informazione.
Alle banche e agli altri intermediari finanziari, alle fiduciarie iscritte nell’albo di cui all’articolo 106 del Testo unico bancario, ai cambiavalute e ai prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale possono essere richieste, anche per masse, informazioni riguardo ai trasferimenti da e verso l’estero attuati attraverso bonifici, credito documentario, rimesse documentate, versamenti e prelievi - da parte di banche o succursali situate all’estero - di contante o titoli al portatore. La richiesta può essere fatta con riferimento ai clienti diversi dalle persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali perché le informazioni relativi ai trasferimenti posti in essere da questi soggetti sono già comprese nelle trasmissioni annuali di dati di cui all’articolo 1 del Dlgs 167 del 1990. La “base dati” da cui gli intermediari traggono le informazioni è costituita dagli archivi tenuti ai fini della disciplina antiriciclaggio con le modalità di cui al provvedimento della Banca d’Italia del 24 aprile 2020. Rilevano le operazioni di importo pari o superiore a 15mila euro indipendentemente dal fatto che si tratti di un’operazione unica o di più operazioni che appaiano collegate per realizzare un’operazione frazionata. La richiesta deve indicare l’ambito territoriale di riferimento e il periodo temporale di riferimento, che non può essere superiore a 12 mesi. Sotto questo aspetto, non si può non rilevare che, per gli intermediari finanziari, sarebbe meno oneroso trasmettere i dati richiesti insieme con quelli relativi alle persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, nell’ambito delle comunicazioni annuali.
Più ampia è la platea dei potenziali destinatari delle richieste relative all’identità dei titolari effettivi, rilevati in applicazione della normativa antiriciclaggio con riferimento a specifiche operazioni con l’estero o rapporti ad esse collegate. Questo genere di richiesta potrà essere trasmessa oltre che agli intermediari citati, anche ai mediatori creditizi, agli agenti in attività finanziaria, ai professionisti (dottori commercialisti, avvocati, notai e revisori legali), agli altri operatori non finanziari come trustee, antiquari, commercianti di opere d’arte, operatori professionali in oro, mediatori immobiliari, soggetti che effettuano attività di custodia e trasporto di valori, che svolgono attività di mediazione civile e recupero crediti e prestatori di servizi i portafoglio digitale.
Le richieste riguardo ai trasferimenti da e verso l’estero sono fatte con le stesse procedure adottate per le indagini finanziarie, senza quindi che debbano essere utilizzati tracciati di risposta standardizzati; quelle riguardo ai titolari effettivi, invece, sono fatte per posta elettronica certificata.