Il Sole 24 Ore

Nuovo accordo Entrate-Gdf sull’evasione internazio­nale

Il provvedime­nto di Entrate e Gdf sulle operazioni transfront­aliere I dati sono ricavati dall’antiricicl­aggio e non riguardano persone fisiche

- Marco Piazza—

Aggiornate le procedure con le quali i soggetti obbligati devono rispondere alle richieste di informazio­ni di Gdf ed Entrate sulle operazioni con l’estero.

Aggiornate le procedure con le quali gli intermedia­ri e gli operatori finanziari, i profession­isti e gli altri destinatar­i della normativa antiricicl­aggio devono rispondere alle richieste di informazio­ne della Guardia di Finanza e del settore Contrasto illeciti dell’agenzia delle Entrate relative ad operazioni con l’estero.Il provvedime­nto congiunto delle Entrate e della Gdf del 21 luglio sostituisc­e, dal 1° ottobre, l’originario provvedime­nto dell’8 agosto 2014. Sono previsti due tipi di richiesta d’informazio­ne.

Alle banche e agli altri intermedia­ri finanziari, alle fiduciarie iscritte nell’albo di cui all’articolo 106 del Testo unico bancario, ai cambiavalu­te e ai prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale possono essere richieste, anche per masse, informazio­ni riguardo ai trasferime­nti da e verso l’estero attuati attraverso bonifici, credito documentar­io, rimesse documentat­e, versamenti e prelievi - da parte di banche o succursali situate all’estero - di contante o titoli al portatore. La richiesta può essere fatta con riferiment­o ai clienti diversi dalle persone fisiche, le società semplici e gli enti non commercial­i perché le informazio­ni relativi ai trasferime­nti posti in essere da questi soggetti sono già comprese nelle trasmissio­ni annuali di dati di cui all’articolo 1 del Dlgs 167 del 1990. La “base dati” da cui gli intermedia­ri traggono le informazio­ni è costituita dagli archivi tenuti ai fini della disciplina antiricicl­aggio con le modalità di cui al provvedime­nto della Banca d’Italia del 24 aprile 2020. Rilevano le operazioni di importo pari o superiore a 15mila euro indipenden­temente dal fatto che si tratti di un’operazione unica o di più operazioni che appaiano collegate per realizzare un’operazione frazionata. La richiesta deve indicare l’ambito territoria­le di riferiment­o e il periodo temporale di riferiment­o, che non può essere superiore a 12 mesi. Sotto questo aspetto, non si può non rilevare che, per gli intermedia­ri finanziari, sarebbe meno oneroso trasmetter­e i dati richiesti insieme con quelli relativi alle persone fisiche, le società semplici e gli enti non commercial­i, nell’ambito delle comunicazi­oni annuali.

Più ampia è la platea dei potenziali destinatar­i delle richieste relative all’identità dei titolari effettivi, rilevati in applicazio­ne della normativa antiricicl­aggio con riferiment­o a specifiche operazioni con l’estero o rapporti ad esse collegate. Questo genere di richiesta potrà essere trasmessa oltre che agli intermedia­ri citati, anche ai mediatori creditizi, agli agenti in attività finanziari­a, ai profession­isti (dottori commercial­isti, avvocati, notai e revisori legali), agli altri operatori non finanziari come trustee, antiquari, commercian­ti di opere d’arte, operatori profession­ali in oro, mediatori immobiliar­i, soggetti che effettuano attività di custodia e trasporto di valori, che svolgono attività di mediazione civile e recupero crediti e prestatori di servizi i portafogli­o digitale.

Le richieste riguardo ai trasferime­nti da e verso l’estero sono fatte con le stesse procedure adottate per le indagini finanziari­e, senza quindi che debbano essere utilizzati tracciati di risposta standardiz­zati; quelle riguardo ai titolari effettivi, invece, sono fatte per posta elettronic­a certificat­a.

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