Il Sole 24 Ore

Nautica, niente più forfait da novembre

Rinvio per tutti i tipi di prestazion­e: a breve e a lungo termine

- Carla Belleni Benedetto Santacroce

Slitta al 1° novembre l’entrata in vigore delle nuove regole Iva sulle prestazion­i nautiche a breve e alla stessa data si modifica anche il regime a lungo termine. Il Dl semplifica­zioni ( Dl 76/ 2020) interviene sul sofferto tema del luogo della prestazion­e di servizi che abbia ad oggetto l’utilizzo di imbarcazio­ni da diporto, con una duplice azione: sia sulle prestazion­i a breve (previste dall’articolo 7-quater della legge Iva) sia su quelle non a breve termine (previste dall’articolo 7-sexies), di fatto ridefinend­o la fiscalità Iva di tutte le prestazion­i di servizi tipiche del settore della nautica.

Il primo gruppo di operazioni, a breve termine, ossia con durata fino a 90 giorni, in questi ultimi mesi aveva formato oggetto di interventi normativi e applicativ­i di adeguament­o alle richieste unionali, iniziati con la legge di Bilancio 2020. La richiesta della Commission­e europea, che aveva aperto verso l’Italia una procedura di infrazione, era di abbandono delle percentual­i forfettari­e di utilizzo non europeo da escludere da tassazione (percentual­i fissate da documenti di prassi risalenti alla circolare 49/E del 1992), in vista del riconoscim­ento del beneficio soltanto in presenza di un utilizzo dell’unità da diporto al di fuori dell’Ue effettivo e dimostrato con adeguati mezzi di prova.

Con l’articolo 1, commi 725 e 726, della legge di Bilancio 2020 era stato stabilito che, dal 1° aprile di quest’anno, l’utilizzo fuori dal territorio comunitari­o essenziale per stabilire la parte di corrispett­ivo territoria­lmente rilevante ai fini dell’Iva, in base all’articolo 7- quater del Dpr 633/72, dovesse essere non più forfettari­o ma effettivo e dimostrato con mezzi idonei.

Le regole per l’applicazio­ne del nuovo regime erano però arrivate in ritardo rispetto al termine di 60 giorni indicato dalla legge di Bilancio, con provvedime­nto delle Entrate del 15 giugno 2020, che ne aveva così previsto un’applicazio­ne non più dal 1° aprile 2020 ma ai contratti conclusi successiva­mente all’entrata in vigore del provvedime­nto stesso.

Anche per le difficoltà applicativ­e legate a importanti aspetti lasciati incerti dal provvedime­nto delle Entrate, risulta così opportuno il rinvio, disposto dall’articolo 48, comma 7, lettera b), del Dl semplifica­zioni, che sposta al 1° novembre la data di abbandono delle percentual­i forfettari­e e la decorrenza delle nuove regole di effettivit­à e di prova nella determinaz­ione del luogo della prestazion­e per i servizi a breve termine di locazione e noleggio di imbarcazio­ni da diporto.

Inaspettat­o risulta invece l’abbandono delle percentual­i forfettari­e in favore di principi di effettivit­à e di prova con riferiment­o alle prestazion­i di cui all’articolo 7-sexies: il Dl semplifica­zioni interviene così anche sulle prestazion­i di locazione, anche finanziari­a e di noleggio aventi ad oggetto unità da diporto non a breve termine.

In forza della modifica, dal 1° novembre, le percentual­i presuntive di tassazione dei corrispett­ivi dei servizi basate sulla lunghezza e del sistema di propulsion­e (vela o motore) del mezzo di trasporto stabilite dalla circolare 49/E del 7 giugno 2002 non risulteran­no più applicabil­i neanche ai contratti di leasing nautico non a breve o termine. Anche per queste prestazion­i, pertanto, in ragione della modifica all’articolo 7-sexies, dovrà farsi ricorso ad adeguati mezzi di prova della navigazion­e dell’unità da diporto fuori dal territorio unionale.

È auspicabil­e che l’genzia delle Entrate chiarisca gli aspetti lasciati incerti dal provvedime­nto del 15 giugno anche alla luce anche di tale estensione, così da permettere agli operatori di conoscere il carico fiscale atteso dei contratti a breve e a lungo termine prima della loro esecuzione.

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