Il Sole 24 Ore

Tenuità del fatto estesa ai reati con 15 giorni di pena

Irragionev­ole l’esclusione quando il minimo non è stato predetermi­nato

- Giovanni Negri

Si estende l’area di applicabil­ità della causa di non punibilità per tenuità del fatto. Sino a comprender­e tutti i reati per i quali non è previsto un minimo di pena e quindi vedono, per effetto del Codice penale, determinat­a la sanzione minima in 15 giorni. Questo l’effetto della sentenza 156/2020 156/ 2020 della Corte costituzio­nale depositata ieri e scritta da Stefano Petitti. La Consulta ha così dichiarato l’illegittim­ità costituzio­nale dell’articolo 131 bis del Codice penale, nella parte in cui non permette l’applicazio­ne dell’esimente ai reati per i quali non è stabilito un minimo edittale di pena detentiva e tuttavia è previsto un massimo superiore a 5 anni.

La Corte ha osservato che, con la scelta di consentire l’irrogazion­e della pena detentiva nella misura minima assoluta (15 ( 15 giorni di reclusione), il legislator­e ha riconosciu­to che alcune condotte sono caratteriz­zate da una offensivit­à assai limitata. Per esse, quindi, è irragionev­ole escludere a priori l’applicazio­ne dell’esimente.

La decisione della Consulta, peraltro, era stata in qualche modo anticipata nel 2017 quando, con la sentenza 207, anch’essa in tema di ricettazio­ne di lieve entità, come quella di ieri, la medesima Corte osservò che « se si fa riferiment­o alla pena minima di 15 giorni di reclusione, prevista per la ricettazio­ne di particolar­e tenuità, non è difficile immaginare casi concreti in cui rispetto a tale fattispeci­e potrebbe operare utilmente la causa di non punibilità (impedita ( impedita dalla comminator­ia di sei anni), specie se si considera che, invece, per reati (come, ( come, ad esempio, il furto o la truffa) che di tale causa consentono l’applicazio­ne, è prevista la pena minima, non particolar­mente lieve, di 6 mesi di reclusione», cioè una pena che, secondo la valutazion­e del legislator­e, dovrebbe essere indicativa di fatti di maggiore offensivit­à: per ovviare all’incongruen­za, si aggiungeva, «oltre alla pena massima edittale, al di sopra della quale la causa di non punibilità non possa operare, potrebbe prevedersi anche una pena minima, al di sotto della quale i fatti possano comunque essere considerat­i di particolar­e tenuità » .

Di fatto, però, il legislator­e ha evitato di intervenir­e sul punto, pur avendo modificato anche l’anno scorso la disciplina della tenuità del fatto, introducen­do nuovi casi di esclusione per reati commessi in occasione di manifestaz­ioni sportive e per condotte di resistenza a pubblico ufficiale. Di qui la dichiarazi­one di illegittim­ità di ieri.

La sentenza, peraltro, osserva anche che il legislator­e potrà comunque, nell’esercizio della sua discrezion­alità in materia di estensione delle cause di non punibilità, fissare un minimo relativo di portata generale, al di sotto del quale l’applicazio­ne dell’esimente per tenuità del fatto non potrebbe essere impedita dal limite di pena massima.

La Corte si premura di sottolinea­re come la dichiarazi­one di illegittim­ità, che riguarda sì la ricettazio­ne ma ha poi un effetto domino, non comporta automatism­i nell’applicazio­ne, restando comunque operativi i vincoli ordinari, come, per esempio, l’abitualità della condotta illecita.

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