I calcoli sull’Irap alla luce del decreto Rilancio
Per quanto riguarda la cancellazione del saldo Irap 2019 e del primo acconto 2020 (ex articolo 24 del Dl 34/2020), qualora gli acconti versati nel 2019 (ad esempio, 100) siano superiori al saldo 2020 (ad esempio, 70), il credito che deve scaturire dalla dichiarazione Irap 2020 deve corrispondere agli acconti versati nel 2019 (100) oppure deve essere pari agli acconti versati nel 2019 meno il saldo 2020 (30)? In quest’ultimo caso, il saldo 2019 non verrebbe cancellato ma, piuttosto, assorbito dagli acconti versati nel 2019.
E.C. - ASCOLI PICENO
L’articolo 24 del Dl 34/2020 (decreto Rilancio) stabilisce che non è dovuto il versamento del saldo Irap relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Inoltre, non è dovuto il versamento della prima rata dell’acconto Irap relativa al 2020; l’importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta.
Relativamente all’esempio fatto dal lettore, si ritiene pertanto che il credito Irap sia pari a 30, cioè alla differenza tra l’Irap dovuta per il 2019 (pari a 70) e l’acconto dovuto per lo stesso anno (pari a 100).
La norma vuole agevolare i soggetti Irap dal punto di vista finanziario sopprimendo il saldo del 2019 (e la prima rata dell’acconto 2020).