Attività agricola compatibile con quella professionale
Un avvocato, in regime ordinario da 20 anni, ha dei terreni e vorrebbe aggiungere il codice attività relativo alla silvicoltura in regime di esonero. Può farlo? Se non vende alcunché nel regime agricolo, può continuare a essere in regime di esonero?
P.B. - PARMA
Lo svolgimento dell’attività agricola, a meno di esplicite preclusioni da parte degli Ordini professionali, è compatibile con lo svolgimento dell’attività professionale. Pertanto, il professionista in regime ordinario, che possiede anche dei terreni su cui sorgono degli alberi, può aprire e comunicare lo svolgimento dell’attività di silvicultura. Tale attività sarà in regime di esonero a norma dell’articolo 34, comma 6, del Dpr 633/1972, se nell’anno precedente il volume d’affari realizzato è stato non superiore a 7mila euro, oppure, nel caso di inizio di attività, se il volume d’affari presunto non supera tale limite.