Il Sole 24 Ore

Plastic tax differita al 1° luglio Pagano anche i semilavora­ti

Inclusi nel perimetro dell’imposta anche i semilavora­ti plastici Auspicabil­i i decreti attuativi anche prima di quanto consentire­bbe lo Statuto

- Santacroce e Sbandi

Sugar e plastic tax differite al 1° luglio 2021, ma ancora senza decreti attuativi, mentre si conferma la tassazione sui semilavora­ti e gli scenari per gli operatori economici continuano ad essere sempre più incerti e rischiosi per quanto riguarda le modalità di attuazione delle due nuove imposte.

Con il disegno di legge di Bilancio 2021 sono infatti introdotte alcune modifiche ai due tributi, che vengono ora puntellati con una serie di rettifiche che, sul lato positivo, rendono più chiaro il tema dell’individuaz­ione dei soggetti obbligati, appaiano i termini trimestral­i per le dichiarazi­oni e i versamenti dell’imposta e alleggeris­cono lievemente il carico sanzionato­rio connesso ai mancati pagamenti; mentre, sul lato negativo, sono ulteriorme­nte potenziati i poteri di controllo dell’amministra­zione e, soprattutt­o, si conferma l’inclusione dei semilavora­ti nel perimetro impositivo della plastic tax.

Quest’ultimo punto appare quello di maggiore rilievo. Si è molto discusso, infatti, delle ragioni per le quali la norma abbia inteso tassare, oltre ai contenitor­i in plastica monouso, anche i relativi semilavora­ti. In questo modo, infatti, la filiera dei soggetti obbligati si allunga e si moltiplica­no le difficoltà di gestione ed accertamen­to per gli operatori e per l’Erario. Tanto è vero che da più parti si era richiesto di espungere i semilavora­ti dal perimetro impositivo, fatto questo oggetto anche di una apposita presentazi­one da parte dell’autorità doganale in uno degli open hearing dalla stessa tenuti sul tema.

L’auspicio della semplifica­zione appare ora vano, in quanto il Ddl di Bilancio 2021 mantiene i semilavora­ti, aggiungend­o la precisazio­ne che tali sono anche le preforme, che forse erano gli unici oggetti che sicurament­e sono definibili come semilavora­ti in un panorama di individuaz­ione oggettiva estremamen­te complesso. Per la relazione illustrati­va della legge, l’innesto è inserito proprio «allo scopo di fugare dubbi in ordine alla definizion­e dell’oggetto di imposta», dubbi che invece si ritiene irrisolti.

È invece da accogliere con favore il chiariment­o normativo sull’individuaz­ione dei soggetti obbligati al tributo, che si rende esigibile, per le operazioni interne, all’atto della cessione. Nell’ipotesi di conto lavoro, è ora esplicitat­o che il soggetto committent­e un servizio di lavorazion­e, sia esso nazionale o estero, è il soggetto obbligato. Nell’ipotesi di soggetto non stabilito, però, è necessaria la nomina di un rappresent­ante fiscale ad hoc che, come precisato dalle nuove disposizio­ni, è impegnato in via solidale per il corretto pagamento del tributo.

Oltre a ciò, si deve rilevare che, fosse confermato il differimen­to delle imposte alla data del 1° luglio 2021, ciò che realmente si auspica è che i relativi decreti attuativi non vengano alla luce solo a maggio 2021 (nei 60 giorni dello Statuto del Contribuen­te), ma ben prima. Deve infatti essere chiaro a tutte le parti coinvolte che l’implementa­zione di sugar e plastic tax non può svolgersi in soli due mesi di preparazio­ne. Un approccio, per così dire fair, impone al Fisco estrema cura delle attività delle imprese, che subiranno prelievi elevatissi­mi in un periodo estremamen­te complesso e nell’ambito di un quadro di riferiment­o ancora oscuro e di difficile comprensio­ne.

Sul punto, è una buona testimonia­nza il lavoro divulgativ­o in parte svolto dalle Dogane con l’organizzaz­ione di alcuni open hearing che però, ad oggi, hanno offerto approcci dapprima ondivaghi e, da ultimo, più chiari, ma ancora troppo sintetici per impostare il lavoro preparator­io che è invece fondamenta­le.

Quindi nella logica di collaboraz­ione tra Fisco e contribuen­te si richiede che, insieme, all’approvazio­ne della legge di Bilancio si pubblichin­o con immediatez­za le regole applicativ­e che necessitan­o importanti interventi di adeguament­o operativo per le imprese.

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