Plastic tax differita al 1° luglio Pagano anche i semilavorati
Inclusi nel perimetro dell’imposta anche i semilavorati plastici Auspicabili i decreti attuativi anche prima di quanto consentirebbe lo Statuto
Sugar e plastic tax differite al 1° luglio 2021, ma ancora senza decreti attuativi, mentre si conferma la tassazione sui semilavorati e gli scenari per gli operatori economici continuano ad essere sempre più incerti e rischiosi per quanto riguarda le modalità di attuazione delle due nuove imposte.
Con il disegno di legge di Bilancio 2021 sono infatti introdotte alcune modifiche ai due tributi, che vengono ora puntellati con una serie di rettifiche che, sul lato positivo, rendono più chiaro il tema dell’individuazione dei soggetti obbligati, appaiano i termini trimestrali per le dichiarazioni e i versamenti dell’imposta e alleggeriscono lievemente il carico sanzionatorio connesso ai mancati pagamenti; mentre, sul lato negativo, sono ulteriormente potenziati i poteri di controllo dell’amministrazione e, soprattutto, si conferma l’inclusione dei semilavorati nel perimetro impositivo della plastic tax.
Quest’ultimo punto appare quello di maggiore rilievo. Si è molto discusso, infatti, delle ragioni per le quali la norma abbia inteso tassare, oltre ai contenitori in plastica monouso, anche i relativi semilavorati. In questo modo, infatti, la filiera dei soggetti obbligati si allunga e si moltiplicano le difficoltà di gestione ed accertamento per gli operatori e per l’Erario. Tanto è vero che da più parti si era richiesto di espungere i semilavorati dal perimetro impositivo, fatto questo oggetto anche di una apposita presentazione da parte dell’autorità doganale in uno degli open hearing dalla stessa tenuti sul tema.
L’auspicio della semplificazione appare ora vano, in quanto il Ddl di Bilancio 2021 mantiene i semilavorati, aggiungendo la precisazione che tali sono anche le preforme, che forse erano gli unici oggetti che sicuramente sono definibili come semilavorati in un panorama di individuazione oggettiva estremamente complesso. Per la relazione illustrativa della legge, l’innesto è inserito proprio «allo scopo di fugare dubbi in ordine alla definizione dell’oggetto di imposta», dubbi che invece si ritiene irrisolti.
È invece da accogliere con favore il chiarimento normativo sull’individuazione dei soggetti obbligati al tributo, che si rende esigibile, per le operazioni interne, all’atto della cessione. Nell’ipotesi di conto lavoro, è ora esplicitato che il soggetto committente un servizio di lavorazione, sia esso nazionale o estero, è il soggetto obbligato. Nell’ipotesi di soggetto non stabilito, però, è necessaria la nomina di un rappresentante fiscale ad hoc che, come precisato dalle nuove disposizioni, è impegnato in via solidale per il corretto pagamento del tributo.
Oltre a ciò, si deve rilevare che, fosse confermato il differimento delle imposte alla data del 1° luglio 2021, ciò che realmente si auspica è che i relativi decreti attuativi non vengano alla luce solo a maggio 2021 (nei 60 giorni dello Statuto del Contribuente), ma ben prima. Deve infatti essere chiaro a tutte le parti coinvolte che l’implementazione di sugar e plastic tax non può svolgersi in soli due mesi di preparazione. Un approccio, per così dire fair, impone al Fisco estrema cura delle attività delle imprese, che subiranno prelievi elevatissimi in un periodo estremamente complesso e nell’ambito di un quadro di riferimento ancora oscuro e di difficile comprensione.
Sul punto, è una buona testimonianza il lavoro divulgativo in parte svolto dalle Dogane con l’organizzazione di alcuni open hearing che però, ad oggi, hanno offerto approcci dapprima ondivaghi e, da ultimo, più chiari, ma ancora troppo sintetici per impostare il lavoro preparatorio che è invece fondamentale.
Quindi nella logica di collaborazione tra Fisco e contribuente si richiede che, insieme, all’approvazione della legge di Bilancio si pubblichino con immediatezza le regole applicative che necessitano importanti interventi di adeguamento operativo per le imprese.