Lavoratori extracomunitari, ok all’assegno per i parenti
Le regole Inps per lo sgravio di sei mesi sui contratti fatti dal 15 agosto al 31 dicembre Per le aziende del turismo e delle terme stabilizzazioni con incentivo di nove mesi
I lavoratori extracomunitari con permesso unico o con la carta di soggiorno di lungo periodo hanno diritto ad avere l'assegno al nucleo familiare anche per i familiari a carico residenti fuori dalla Ue. Lo ha stabilito la Corte di giustizia.
Alla cassa, dopo l’autorizzazione comunitaria, gli incentivi contributivi previsti dal decreto Agosto (Dl n. 104/20). La circolare 133/20 dell’Inps regolamenta l’agevolazione, introdotta dall’articolo 6 del Dl 104 (legge n. 126/20) per le assunzioni a tempo indeterminato/stabilizzazioni ovunque eseguite dal 15 agosto al 31 dicembre 2020. L’Istituto conferma che la relativa operatività è limitata ai datori del settore privato, esclusi agricolo, apprendisti, domestici e lavoratori a chiamata. La misura incentivante, inoltre, è sempre preclusa per chi, nel semestre antecedente l’assunzione o la stabilizzazione, abbia avuto un contratto a tempo indeterminato presso la medesima impresa.
I datori devono inoltrare all’Inps, accedendo nella sezione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” del sito istituzionale, una domanda di ammissione avvalendosi del modulo di istanza on-line “DL104-ES” in cui dovranno inserire una serie di informazioni, tra cui i dati del lavoratore, l’importo della retribuzione media mensile, comprensiva dei ratei di 13° e 14° e la misura dell’aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto dello sgravio. Sul punto, la circolare conferma che non rientrano nell’esonero il contributo (0,30%) integrativo Naspi, il contributo ai Fondi di solidarietà ex Dlgs n. 148/15 (compreso il Fis), quello da versare al Fondo di Tesoreria gestiquanto to dall’Inps e le eventuali contribuzioni di tipo solidaristico. L’Inps, effettuati i controlli, autorizzerà la fruizione dell’esonero, che potrà essere recuperata, con il sistema del conguaglio, sui flussi UniEmens con i codici contenuti nel documento in rassegna in cui, tra l’altro, l’Istituto ricorda che la facilitazione consiste in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale – escluso il premio Inail – per sei mesi decorrenti dall’assunzione (stabilizzazione) e che la stessa potrà essere fruita nel limite massimo di importo pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato su base mensile.
Per quanto attiene all’incentivo previsto dall’articolo 7 del Dl n. 104/20 per favorire le assunzioni a tempo determinato o con contratto stagionale per un massimo di tre mesi effettuate - sempre 15 agosto al 31 dicembre 2020 - dai datori operanti negli ambiti del turismo e degli stabilimenti termali, si apprezza, in particolare, l’interpretazione dell’Inps che, confermando anticipato su queste colonne (si veda il Sole del 21 ottobre 2020), in caso di stabilizzazione dei rapporti già instaurati, garantisce ai datori la fruizione dell’incentivo per un massimo di 9 mesi (3 del contratto a termine + 6 per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto).
Per entrambe le facilitazioni i datori devono rispettare i contratti e la normativa sulla tutela delle condizioni di lavoro e di sicurezza sociale, essere in regola con il versamento dei contributi (possesso del Durc) e i principi generali in materia di incentivi all’assunzione (articolo 31, Dlgs n. 150/15). Su questo ultimo aspetto va, comunque, ricordato che l’accesso all’agevolazione è consentito anche a chi ha utilizzato gli ammortizzatori targati Covid-19, in deroga a quanto disposto dalla lettera c), del comma 1, dell’articolo 31, del Dlgs n. 150/2015.