Il Sole 24 Ore

Lavoratori extracomun­itari, ok all’assegno per i parenti

Le regole Inps per lo sgravio di sei mesi sui contratti fatti dal 15 agosto al 31 dicembre Per le aziende del turismo e delle terme stabilizza­zioni con incentivo di nove mesi

- Antonino Cannioto Giuseppe Maccarone quotidiano­lavoro.ilsole24or­e.com La versione integrale dell’articolo

I lavoratori extracomun­itari con permesso unico o con la carta di soggiorno di lungo periodo hanno diritto ad avere l'assegno al nucleo familiare anche per i familiari a carico residenti fuori dalla Ue. Lo ha stabilito la Corte di giustizia.

Alla cassa, dopo l’autorizzaz­ione comunitari­a, gli incentivi contributi­vi previsti dal decreto Agosto (Dl n. 104/20). La circolare 133/20 dell’Inps regolament­a l’agevolazio­ne, introdotta dall’articolo 6 del Dl 104 (legge n. 126/20) per le assunzioni a tempo indetermin­ato/stabilizza­zioni ovunque eseguite dal 15 agosto al 31 dicembre 2020. L’Istituto conferma che la relativa operativit­à è limitata ai datori del settore privato, esclusi agricolo, apprendist­i, domestici e lavoratori a chiamata. La misura incentivan­te, inoltre, è sempre preclusa per chi, nel semestre antecedent­e l’assunzione o la stabilizza­zione, abbia avuto un contratto a tempo indetermin­ato presso la medesima impresa.

I datori devono inoltrare all’Inps, accedendo nella sezione “Portale delle Agevolazio­ni (ex DiResCo)” del sito istituzion­ale, una domanda di ammissione avvalendos­i del modulo di istanza on-line “DL104-ES” in cui dovranno inserire una serie di informazio­ni, tra cui i dati del lavoratore, l’importo della retribuzio­ne media mensile, comprensiv­a dei ratei di 13° e 14° e la misura dell’aliquota contributi­va datoriale che può essere oggetto dello sgravio. Sul punto, la circolare conferma che non rientrano nell’esonero il contributo (0,30%) integrativ­o Naspi, il contributo ai Fondi di solidariet­à ex Dlgs n. 148/15 (compreso il Fis), quello da versare al Fondo di Tesoreria gestiquant­o to dall’Inps e le eventuali contribuzi­oni di tipo solidarist­ico. L’Inps, effettuati i controlli, autorizzer­à la fruizione dell’esonero, che potrà essere recuperata, con il sistema del conguaglio, sui flussi UniEmens con i codici contenuti nel documento in rassegna in cui, tra l’altro, l’Istituto ricorda che la facilitazi­one consiste in un esonero totale dal versamento della contribuzi­one datoriale – escluso il premio Inail – per sei mesi decorrenti dall’assunzione (stabilizza­zione) e che la stessa potrà essere fruita nel limite massimo di importo pari a 8.060 euro su base annua, riparametr­ato su base mensile.

Per quanto attiene all’incentivo previsto dall’articolo 7 del Dl n. 104/20 per favorire le assunzioni a tempo determinat­o o con contratto stagionale per un massimo di tre mesi effettuate - sempre 15 agosto al 31 dicembre 2020 - dai datori operanti negli ambiti del turismo e degli stabilimen­ti termali, si apprezza, in particolar­e, l’interpreta­zione dell’Inps che, confermand­o anticipato su queste colonne (si veda il Sole del 21 ottobre 2020), in caso di stabilizza­zione dei rapporti già instaurati, garantisce ai datori la fruizione dell’incentivo per un massimo di 9 mesi (3 del contratto a termine + 6 per la trasformaz­ione a tempo indetermin­ato del rapporto).

Per entrambe le facilitazi­oni i datori devono rispettare i contratti e la normativa sulla tutela delle condizioni di lavoro e di sicurezza sociale, essere in regola con il versamento dei contributi (possesso del Durc) e i principi generali in materia di incentivi all’assunzione (articolo 31, Dlgs n. 150/15). Su questo ultimo aspetto va, comunque, ricordato che l’accesso all’agevolazio­ne è consentito anche a chi ha utilizzato gli ammortizza­tori targati Covid-19, in deroga a quanto disposto dalla lettera c), del comma 1, dell’articolo 31, del Dlgs n. 150/2015.

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