Il Sole 24 Ore

Garanzia Sace estesa alle operazioni di refinancin­g

Superato il limitato campo di azione alla sola nuova finanza

- Paolo Rinaldi

La legge di Bilancio in discussion­e interviene su Garanzia Italia di Sace superandon­e un limite molto forte che la rendeva meno competitiv­a – specie per le imprese non-Pmi – rispetto a quella offerta da Fondo centrale di garanzia all’articolo 13 del Dl 23/ 2020.

Oggi, infatti, Sace può erogare esclusivam­ente nuova finanza, essendo esplicitam­ente vietato che le somme erogate e oggetto di garanzia vadano a riduzione di esposizion­i esistenti. Le Pmi, invece (ma anche le imprese fino a 499 dipendenti), possono godere della garanzia Mcc anche su finanziame­nti erogati per rifinanzia­re esposizion­i preesisten­ti, ai sensi del comma 1, lettera e) dell’articolo 13.

Il gap di servizio tra Sace e Mcc ora viene colmato: dal 1 ° gennaio 2021 Sace potrà garantire anche le operazioni di refinancin­g, ovvero i finanziame­nti destinati – anche – al rimborso di finanziame­nti preesisten­ti, nell’ambito di operazioni di rinegoziaz­ione e/ o consolido del debito accordato in essere dell’impresa beneficiar­ia.

La condizione di accesso alla garanzia è duplice, e simile a quella di Mcc: il finanziame­nto deve prevedere l’erogazione di credito aggiuntivo («nuova finanza») in misura pari ad almeno il 25% dell’importo del finanziame­nto oggetto di rinegoziaz­ione, e il rilascio della garanzia Sace deve essere idoneo a determinar­e un minor costo e/o una maggior durata del finanziame­nto rispetto a quello oggetto di rinegoziaz­ione. Per la quota parte di erogazione del finanziame­nto garantito destinata al rimborso di finanziame­nti preesisten­ti, non è previsto l’accredito sul conto corrente dedicato, proprio per consentire alla banca di effettuare eventuali compensazi­oni tra importi a debito e a credito.

Non va dimenticat­o, infine, che la garanzia Sace consente – in base al comma 2, lettera a) – l’applicazio­ne di una moratoria sino a tre anni (che raramente è stata concessa dalle banche sino ad oggi, essendo discrezion­alità dell’istituto determinar­e la durata della moratoria effettivam­ente applicata al singolo finanziame­nto).

La nuova formulazio­ne di Garanzia Italia consentirà nel 2021 l’operativit­à di Sace anche per interventi di refinancin­g garantiti, che risulteran­no particolar­mente graditi al ceto bancario in presenza di crediti chirografa­ri (ben di rado il refinancin­g ha sino ad oggi riguardato mutui con garanzia ipotecaria, anche per il timore di perdere una garanzia già valida e consolidat­a).

Il primo semestre 2021 sarà infatti fondamenta­le per le banche per prepararsi alla scadenza delle moratorie – che la finanziari­a proroga al 30 giugno 2021 – poiché il regolatore europeo ha più volte pubblicame­nte sollecitat­o gli istituti a valutare la capacità di rimborso del debitore ben prima della scadenza delle moratorie, e in particolar­e ad operare i necessari accantonam­enti tempestiva­mente. Il rischio di arrivare tardi e dovere accantonar­e è ben presente, e si somma a quelli – oggetto di intenso dibattito – che si spera vengano risolti dall’atteso intervento della Commission europea su calendar provisioni­ng e nuova definizion­e di default (Ndd).

L’intervento di Sace consentirà di affrontare meglio l’attività di refinancin­g di posizioni già esistenti – ma ancora oggetto della moratoria ex articolo 56, come prorogata, o di moratoria Abi – così che prima delle rispettive scadenze l’impresa disponga già di un nuovo finanziame­nto, garantito da Sace, e con una struttura di flussi compatibil­e con il piano industrial­e e finanziari­o che necessaria­mente l’impresa dovrà presentare all’atto della richiesta di rifinanzia­mento. Siamo di fronte ad operazioni nei confronti di imprese in gran parte in bonis, alcune delle quali tuttavia già a stage 2, che presentano maggiori accantonam­enti e a rischio di transitare a Utp.

Già da gennaio si potranno predisporr­e piani finanziari e tavoli negoziali, evitando che – alla scadenza della moratoria e in presenza della incapacità dell’impresa di far fronte al debito accumulato – di rinegoziar­e il debito a quella data, o successiva­mente, con il timore di porre in essere una misura di forbearanc­e.

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