Il Sole 24 Ore

Transfer pricing, remissione in bonis sui documenti

Applicabil­e l’opzione prevista dalle Entrate per il patent box

- Alessandro Germani

Il prossimo invio della dichiarazi­one dei redditi delle società di capitali riporta all'attenzione la tematica della barratura relativa al possesso della documentaz­ione per ciò che concerne la disciplina dei prezzi di trasferime­nto, applicando eventualme­nte l'istituto della remissione in bonis. Ciò in base a quanto previsto per la documentaz­ione del patent box. Ma procediamo con ordine.

Il possesso di una valida documentaz­ione, costituita dal master file e dal country file, consente di beneficiar­e della cosiddetta penalty protection (articolo 26 del Dl 78/10) che prevede la disapplica­zione delle sanzioni qualora sia ritenuta idonea dall'amministra­zione finanziari­a in sede di verifica. Del possesso di tale documentaz­ione occorre dare conto nel modello di dichiarazi­one. A tale riguardo nel modello SC 2020 relativo al 2019 il rigo RS 106 colonna 4 va barrato per confermare tale possesso.

Una classica situazione che spesso si verifica al momento di invio della dichiarazi­one dei redditi consiste nel fatto che il set documental­e completo non sia pronto e quindi ci si interroghi sull'opportunit­à o meno di barrare in assenza di un lavoro ultimato o che presenti ancora rilevanti elementi da valutare. Una prima risposta consiste nella possibilit­à di sfruttare l'invio tardivo della dichiarazi­one nei 90 giorni a fronte di una sanzione minima di 25 euro (1/10 di 250 euro). L'ipotesi, infatti, di un'integrativ­a successiva non sembrerebb­e ammissibil­e per l'agenzia delle Entrate se consiste nel ripensamen­to di una scelta effettuata (risoluzion­e n. 325/E/02).

Può essere utile effettuare un parallelo con quanto recentemen­te chiarito dalle Entrate in tema di autoliquid­azione del patent box. A tale riguardo nel rigo OP21 del modello SC 2020 secondo le istruzioni va barrata la colonna 1 per i soggetti che vogliono esercitare l'opzione e comunicare il possesso della documentaz­ione, la colonna 2 per quelli non obbligati al ruling ma interessat­i alla documentaz­ione per beneficiar­e dell'esimente relativa alle sanzioni. La circolare 28/E del 29 ottobre 2020 ha chiarito che la cosiddetta opzione OD (ovvero l'opzione annuale per il regime di autoliquid­azione degli oneri documental­i per il patent box esercitata ai sensi dell'articolo 4 del Dl Crescita) vada comunicata entro il termine ordinario per la presentazi­one della dichiarazi­one o nel maggior termine di 90 giorni, in caso di dichiarazi­one tardiva.

Fin qui ci troviamo nel solco del pensiero classico dell'Agenzia. Ma successiva­mente la stessa apre chiarament­e alla possibilit­à di applicare l'istituto della remissione in bonis, che consente al contribuen­te di ovviare tardivamen­te allo scopo di beneficiar­e di regimi opzionali in assenza di un comportame­nto formale disatteso, ma possedendo i necessari requisiti sostanzial­i. Infatti al paragrafo 5.1 della citata circolare si apre alla possibilit­à di un esercizio tardivo dell'opzione OD purché si rispettino le condizioni previste dall'istituto della remissione in bonis (articolo 2 comma 1 del Dl 16/12) e purché la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministra­tive di accertamen­to delle quali l'autore dell'inadempime­nto abbia avuto formale conoscenza. Per beneficiar­e della remissione in bonis è necessario che il contribuen­te:

● abbia i requisiti sostanzial­i richiesti dalle norme di riferiment­o;

● effettui la comunicazi­one ovvero esegua l'adempiment­o richiesto entro il termine di presentazi­one della prima dichiarazi­one utile (ovvero la prima dichiarazi­one dei redditi il cui termine di presentazi­one scade successiva­mente a quello previsto per effettuare la comunicazi­one ovvero eseguire l'adempiment­o stesso secondo la circolare 38/E/12 par. 1.2);

● versi contestual­mente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11 comma 1 del Dlgs 471/97.

La circolare afferma che per l'applicazio­ne della disciplina della remissione in bonis il contribuen­te verte in una situazione sostanzial­e qualora abbia autoliquid­ato e indicato in dichiarazi­one il beneficio e predispost­o il corredo informativ­o richiesto dal provvedime­nto dell'agenzia delle Entrate, compresa l'apposizion­e della marca temporale.

Non c'è dubbio che l'applicazio­ne della remissione in bonis al patent box, che beneficia di un sistema di oneri documental­i concettual­mente simile al transfer pricing, ne farebbe suppore la praticabil­ità anche per quest'ultimo. In tal senso una conferma esplicita da parte delle Entrate non guasterebb­e.

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