Il Sole 24 Ore

Ctr Lombardia caldeggia le udienze orali

I presidenti di sezione valuterann­o la necessità della presenza delle parti

- Massimo Romeo

La Ctr Lombardia, con il decreto 1348/2020 1348/ 2020 del 23 novembre 2020, esalta l’importanza dell’oralità nel processo tributario, all’interno del noto dibattito che negli ultimi tempi ha interessat­o tutti gli operatori del diritto tributario rispetto all’interpreta­zione delle disposizio­ni contenute nell’articolo 27 del Dl 137/20 (Ristori) ) con le quali il legislator­e emergenzia­le ha inteso offrire anche alla giustizia tributaria uno strumento alternativ­o all’udienza “cartolare” per consentire lo svolgiment­o dei processi anche con l'emergenza sanitaria.

In sostanza, il 1° comma dell’articolo 27 ha previsto la possibilit­à per i presidenti di ogni commission­e di autorizzar­e lo svolgiment­o della trattazion­e, anche parzialmen­te, con collegamen­to da remoto ovvero, qualora ciò non fosse possibile, di sostituire l’udienza pubblica con la presentazi­one di note scritte e conclusive a opera delle parti: condizione sine qua non per entrambe le procedure la presentazi­one/reiterazio­ne della richiesta di discussion­e pubblica ad opera delle parti

Ultimo provvedime­nto in ordine di tempo il decreto 28/2020 del presidente Ctr Lombardia che in data 23 novembre ha integrato il decreto 27/20 27/ 20 disponendo che:

1) i presidenti di sezione, nel caso di richiesta motivata di almeno uno dei difensori delle parti, pervenuta prima della fissazione dell’udienza, alla fine del periodo emergenzia­le, valuterann­o, in base ai criteri indicati nel decreto presidenzi­ale n. 27, quali udienze disporre da remoto, rinviando, alla fine del periodo Covid, la fissazione di quelle per le quali ritengono necessaria la partecipaz­ione delle parti in presenza; 2) per le udienze fissate e fissande nel periodo emergenzia­le i presidenti di collegio individuer­anno le cause per le quali riterranno di disporre udienze pubbliche da remoto, comunicand­olo tempestiva­mente ai rispettivi segretari, in modo tale da consentire il rispetto dei termini di cui al primo comma dell’articolo 27.

La Ctr lombarda ha anche rinviato a nuovo ruolo la trattazion­e prevista per il 2 dicembre « non risultando assicurato il calendario giornalier­o di comunicazi­one audiovisiv­a da remoto per la discussion­e in pubblica udienza, o per l’audizione in seduta camerale partecipat­a » .

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