Il Sole 24 Ore

Ok all’accordo tardivo se l’obiettivo è ancora incerto

Può essere valido anche se sottoscrit­to verso la fine del periodo di riferiment­o

- Michela Magnani

Premio detassato solo con incrementa­lità non nota al momento dell’accordo. Con l’interpello 550/2020 (si veda il Sole 24 Ore del 18 novembre) l’agenzia delle Entrate conferma che la tassazione agevolata (e la conseguent­e eventuale conversion­e in welfare) del premio di risultato regolament­ato dall’articolo 1, commi 182-189, della legge 208/2015 è possibile solo se:

al momento in cui viene stipulato l’accordo i parametri che devono essere incrementa­li rispetto al periodo congruo di riferiment­o sono ancora incerti nel loro valore in quanto suscettibi­li di variabilit­à;

alla fine del periodo di riferiment­o sono raggiunti gli obiettivi incrementa­li alla base della maturazion­e del premio.

Infatti, mentre quando era in vigore la normativa sulla “retribuzio­ne di produttivi­tà”, regolament­ata e definita nel Dpcm del 22 gennaio 2013, la tassazione agevolata era riconosciu­ta anche a voci retributiv­e che premiavano l’organizzaz­ione del lavoro e la flessibili­tà della produzione, dal 2016 la retribuzio­ne agevolata fiscalment­e è costituita unicamente dai premi di risultato «di ammontare variabile, la cui correspons­ione sia legata ad incrementi di produttivi­tà, redditivit­à, qualità, efficienza ed innovazion­e, misurabili e verificabi­li sulla base dei criteri definiti».

In pratica non è più sufficient­e l’incertezza dell’erogazione della retribuzio­ne incentivan­te in quanto legata (solo) al raggiungim­ento di un valore prefissato dalla contrattaz­ione di secondo livello, ma occorre altresì che il valore di tale parametro sia incrementa­to rispetto al periodo, di durata congrua, preso a confronto sulla base degli accordi tra le parti. Evidenteme­nte, al fine di potere usufruire della tassazione agevolata, occorre anche che i parametri, per i quali deve risultare l’incrementa­lità, non siano “postumi” rispetto all’intervallo di misurazion­e degli stessi.

Di conseguenz­a i parametri e i relativi valori incrementa­li che, se raggiunti, daranno diritto alla retribuzio­ne detassata, devono essere definiti con «ragionevol­e anticipo» e, al momento della sottoscriz­ione dell’accordo, devono presentare, anche utilizzand­o gli ordinari indicatori e strumenti di analisi aziendali, caratteris­tiche di incertezza.

Consideran­do che, di solito, i tempi tecnici per la sottoscriz­ione degli accordi si prolungano anche nell’anno di maturazion­e del premio e che la funzione incentivan­te delle norme dovrebbe ritenersi assolta quando la maturazion­e, e non solo l’erogazione del premio, avvenga successiva­mente alla stipula del contratto, preme evidenziar­e che nella risposta 550 vengono forniti ulteriori strumenti interpreta­tivi per comprender­e che cosa intenda l’Agenzia quando sostiene che i criteri di misurazion­e dei parametri rispetto a una eventuale produttivi­tà futura non ancora realizzata­si devono essere determinat­i con «ragionevol­e anticipo».

Tale argomento era stato in effetti già affrontato con l’interpello 205/2019. In quel contesto, con riferiment­o a un accordo sottoscrit­to il 26 novembre 2018, la stessa aveva ritenuto che, a quella data, la misura dell’Ebitda per il 2018 e, quindi, il suo incremento rispetto al 2017 fosse, a grandi linee già definito e che, pertanto, non fosse ammissibil­e agevolare il relativo premio.

Con la risoluzion­e 36/ 2020 l’Agenzia, dopo avere chiarito le ragioni della riparametr­azione del premio di risultato contenuta nella risposta 456/ 2019, ha invece ammesso che l’azienda possa non conoscere i valori dei parametri incrementa­li che danno diritto alla tassazione agevolata anche nel caso in cui l’accordo sia stato sottoscrit­to verso la fine dell’anno. Verificand­osi tale ipotesi viene prevista la possibilit­à per l’azienda di attestare, sotto la propria responsabi­lità, che al momento della sottoscriz­ione dell’accordo il raggiungim­ento dell’obiettivo incrementa­le si presentava effettivam­ente incerto. Tale attestazio­ne permette l’applicazio­ne dell’imposta sostitutiv­a del 10% sull’intero importo del premio stabilito nel contratto aziendale/ territoria­le (senza quindi alcuna riparametr­azione dell’importo del premio detassabil­e) indipenden­temente dal momento dell’anno in cui è avvenuta la sottoscriz­ione dello stesso.

Da ultimo, con la risposta 550/2020, l’Agenzia torna sul concetto di «ragionevol­e anticipo» sostenendo che lo stesso è da intendersi in senso assoluto e quindi non è ancorato a uno specifico riferiment­o temporale. Conseguent­emente, anche gli accordi sottoscrit­ti in un momento temporale molto prossimo al termine del periodo di riferiment­o potranno usufruire della tassazione agevolata se l’azienda sarà in grado di sostenere e attestare che, alla data della sottoscriz­ione, era ancora assolutame­nte incerto il raggiungim­ento dell’obiettivo incrementa­le, anche utilizzand­o strumenti di analisi e indicatori atti a valutare l’andamento dei risultati economici.

Evidenteme­nte, poiché in questo caso la responsabi­lità della tassazione agevolata è lasciata alle valutazion­i dell’azienda, è bene che quest’ultima predispong­a un apposito dossier con i criteri di analisi, di valutazion­e e previsiona­li utilizzati.

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