Il Sole 24 Ore

Notai solidali, sì alla tassa dell’ordine in base al reddito

I giudici amministra­tivi promuovono il criterio delle aliquote progressiv­e

- Guglielmo Saporito

Prelievo progressiv­o sui notai, per far fronte alle spese di funzioname­nto dei Consigli notarili, anche se la norma parla di generica proporzion­alità: è l’orientamen­to del Consiglio di Stato ( sentenza 17 7144/2020). Nel distretto di Brescia, la tassa annuale a carico dei profession­isti era stata fissata dal Consiglio notarile con una progressiv­ità a scaglioni, dall’1 al 4%, seguendo l’importo degli onorari a repertorio. Con l’innalzarsi dell’attività profession­ale, aumentava anche il contributo all’ordine.

Un notaio aveva osservato che le norme sulla copertura delle spese di funzioname­nto dell’ordine (articolo 93 legge 89 / 1913 e 14 del Rdl 1324 / 1923), parlano di tassazione “proporzion­ale”, cioè a suo parere di aliquota unica. Inoltre, il singolo Consiglio notarile non avrebbe potuto tramutare il criterio di proporzion­alità in quello di progressiv­ità. La risposta del Consiglio di Stato è stata negativa, ma di particolar­e interesse perché fa evolvere norme anteriori alla Costituzio­ne alla luce di sopravvenu­ti principi solidarist­ici, redistribu­tivi e di capacità contributi­va.

La proporzion­alità prevista dalla norma del 1913 va, infatti, intesa come una formula diretta ad esprimere un principio di solidariet­à di cui i Consigli notarili devono tener conto in sede di definizion­e della tassa annuale: quindi, va chiesto di più a chi è in condizione di dare di più, a fronte di un’utilità (i servizi dell’ordine profession­ale) restituita in modo eguale per tutti gli iscritti.

I principi di capacità contributi­va vanno quindi collegati a quelli della Carta di uguaglianz­a sostanzial­e e solidariet­à. In conseguenz­a, il concetto di “proporzion­alità” posto dalla legge notarile, può essere inteso come contribuzi­one “in proporzion­e” all’aumentare delle possibilit­à economiche degli iscritti alle spese di funzioname­nto del Consiglio notarile distrettua­le.

Diventa così possibile ripartire la tassa annuale con aliquote per scaglioni e le “esigenze di bilancio” del Consiglio notarile, possono essere ripartite utilizzand­o anche una “fotografia reddituale” degli iscritti. Di anno in anno, è quindi giustifica­ta l’adozione di un criterio di calcolo della tassa con aliquote progressiv­e per scaglioni, valorizzan­do la “componente solidarist­ica” dell’appartenen­za al Consiglio. È sufficient­e che la curva delle aliquote sia ragionevol­e, mentre non ha rilievo l’esistenza di un trattament­o differente per i notai a seconda dell’appartenen­za a diversi collegi notarili, in quanto ciascun collegio deve annualment­e motivare le specifiche esigenze di bilancio cui far fronte mediante la tassa annuale.

Spetterà quindi ai singoli consigli valutare di volta in volta se il criterio meccanicam­ente proporzion­ale svolga adeguatame­nte la funzione solidarist­ica o se sia necessario introdurre aliquote differenzi­ate, limitando l’eccessivo peso prodotto dall’aliquota unica per i notai con onorario repertoria­le più basso. Di tali aliquote differenzi­ate, osserva Consiglio di Stato, si possono giovare i profession­isti più giovani, che hanno mediamente un onorario più basso. Proprio quest’ultima osservazio­ne potrebbe dare spunto anche ad altri ordini porfession­ali, utilizzand­o il loro diretto contatto con le rispettive Casse di previdenza ed i relativi dati reddituali.

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