Vaccini importati, franchigia dai dazi e dall’Iva se gratuiti
Fiscalità zero anche su anti-influenzali da o per enti pubblici e ospedali Obiettivo della norma è riconoscere l’idoneità del bene a contrasto del virus
L’elenco dei cosiddetti beni Covid di cui all’ articolo 124 del Dl Rilancioall’ articolo 124 del Dl Rilancio è tassativo,è tassativo, ma può rientrare ad aliquota agevolata qualunque qualunque bene ascrivibile al citato elenco, bene ascrivibile al citato elenco, a prescindere dalla soggettività degli operatorie anche se non è espressamente indicato indicato nella tabella dei codici di nomenclaturacombinata prevista dalla circola renella tabella dei codici di nomenclaturacombinata prevista dalla circolare 12/ D /20 dell’ agenzia Dogane Monopoli.
Ai vaccini anti-influenzali e a quelli, prossimi, anti-Covid, si applica invece il diverso regime delle franchigie dal dazio e dall’Iva, che comporta la fiscalità a zero solo a certe condizioni.
Con il risolutivo intervento della circ ola re45/D/20,Admt orna sull’ applic azione dell’esenzione Iva dei beni Covid, già oggetto di un documento interpretativo emanato dalle Entrate con la circolare 26/ E /20. Il Dl 34/20 ha introdotto un sistema agevolato ad aliquota zero, o dal 2021 ridotta, per i cosiddetti beni Covid, ossia quelli elencati dalla norma che ha modificato ilDpr 633/72 introducendo un elenco tassativo di prodotti perle quali l’ Iva agevolata è applicabile fin dall’ importazione. Tuttavia, il disposto legislativo ha creato criticità, soprattutto sul piano doganale e con riferimento a specifiche categorie di beni; con la prassi precedente, però, il Fisco si era anzitutto risolto nel senso di riconoscere il carattere oggettivo dell’aliquota agevolata, accessibile per qualsiasi cedente o acquirente, nonché stadio di commercializzazione. compresa l’ importazione.
Sono d’esempio le cessioni effettuate a favore dei grossisti o della Gdo.
Quanto precede è confermato dalle Dogane per cui l’obiettivo della norma è il riconoscimento, in capo all’elenco tassativo di beni, dell’intrinseca idoneità degli stessi a contrastare il Covid-19 e, come sottolineato dalla circolare 26/ E/20, «le pandemie in genere» e «alla cura delle persone affette da questi virus ed alla protezione della collettività, ivi incluso il incluso il personale sanitario ».personale sanitario ». L’ aspetto più rilevante della circolare 45/D/20 di ieri è nel passo avanti compiuto dalla Dogana Dogana la qual eh ala quale ha riconosciuto che il riconosciuto che il DlDl 34/20 riporta una elenco di beni che si connota perla sua natura tassativa, anche se la circolare 12/20 ha tentato di 12/20 ha tentato diguida interpretativa agli operatori guida interpretativa agli operatori abbinando dei codici di nomenclatura all’elenco letterale della norma, peraltro ora estesi con il riferimento allaVd 901919-10/90 per i monitor multipara-metrici. Ma, osserva Adm, «la natura tassativa dell'elencazione in parola non può tuttavia escludere in via di principio che taluni prodotti, pur classificati con un codice di nomenclatura combinata non rientrante tra quelli riportati nella tabella allegata alla circolare 12/20, possano comunque ritenersi rientranti nel novero di quelli contemplati dal citato articolo 124 Dl 34/20, con conseguente diritto di accedere all’agevolazione Iva prevista dalla norma ». In tale ultimo caso« non« non potendo ricorrere la presunzionepotendo ricorrere la presunzione di appartenenza del prodotto a quelli tassativamente elencati, sarà onere dell’importatore dimostrare che il bene è comunque afferente, per natura e finalità d' uso, a quel lidi cui all’articolo 124».
In questo quadro, si innesta il tema dei vaccini, sui quali la Dogana sta approntando un are tedi controlli. Per Per questemerci,qu es temerci, inattesa dei inattesa dei prov vedi mentiUeprovv ed imentiUe per la modifica della direttiva Iva, Adm anticipa i tempi confermando che possono accedere alla franchigia dai dazi e dall’ Iva se importa teda o in favo redi enti pubblici e ospedali che provvedono alla loro distribuzione gratuita.