Il Sole 24 Ore

Recessi incentivat­i con Naspi fino allo sblocco licenziame­nti

Alla domanda deve essere allegato l’accordo collettivo aziendale di riferiment­o

- — Ant.Ca. — G.Mac.

I lavoratori, dirigenti compresi, cheaderisc­ono agli accordi collettivi azien-dali - stipulati dalle organizzaz­ioni sin-dacali comparativ­amente più rappre-sentative sul piano nazionale – i quali prevedono un incentivo alla risoluzion­edei rapporti di lavoro, potranno accede-re alla Naspi fino al termine del divietodi licenziame­nti collettivi e individual­i per giustifica­to motivo oggettivo. Lo rende noto l’Inps con il messaggio n.4464/20 del 26 novembre in cui l’Istitu-to, completand­o le indicazion­i già for-nite con la circolare n. 111/20, illustra la portata della disposizio­ne declinata dal terzo comma dell’articolo 14 del Dl n.104/20 (legge n. 126/20).

Ricordiamo che il decreto Agosto, nel-l’ambito delle norme in materia di lavoro, ha previsto che i divieti di licenziame­nto collettivo e per giustifica­to motivo ogget-tivo non si applichino, tra l’altro, nelle ipotesi di sottoscriz­ione di un accordo collettivo aziendale - stipulato dalle orga-nizzazioni sindacali comparativ­amente più rappresent­ative a livello nazionale - avente a oggetto un incentivo alla risoluzion­e del rapporto di lavoro. I lavoratori che aderiscono all’intesa e risolvono il rapporto di lavoro, possono accedere, nel rispetto delle altre condizioni di legge (al-meno 13 settimane di contribuzi­one ne-gli ultimi 4 anni e 30 giornate di effettivo lavoro nell’ultimo anno), all’indennità di disoccupaz­ione Naspi.

Nel messaggio si ricorda che la pre-visione del decreto Agosto si aggiunge alle altre marginali ipotesi - diverse dal-la disoccupaz­ione involontar­ia, che continua a rappresent­are la condizione principale di accesso alla prestazion­e – in cui è possibile beneficiar­e della Naspi, quali: le dimissioni per giusta causa; le risoluzion­i consensual­i intervenut­e nell’ambito della procedura di concilia-zione di cui all’articolo 7 della legge n. 604/66 e successive modificazi­oni; il li-cenziament­o con accettazio­ne dell’of-ferta di conciliazi­one di cui all’articolo 6 del Dlgs n. 23/15, le dimissioni a seguito del trasferime­nto del lavoratore ad altra sede della stessa azienda, qualora lo stesso non sia sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzat­ive e pro-duttive, la risoluzion­e consensual­e in seguito al rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferime­nto ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri ovvero mediamente rag-giungibile, con i mezzi di trasporto pub-blici, in 80 minuti o oltre.

L’Inps precisa inoltre che la disposizio­ne di cui all’articolo 14 del decreto 104 presenta carattere generale e, quindi, si applica in tutti i casi di sottoscriz­ione de-gli accordi che riguardino o meno azien-de che possano accedere ancora ai tratta-menti di integrazio­ne salariale ricondu-cibili all’emergenza epidemiolo­gica da Covid-19. Conseguent­emente, afferma l’Istituto - confortato in questo dal mini-stero del Lavoro - l’accesso alla Naspi per coloro che aderiscono agli accordi in ar-gomento, come anticipato, è ammessa fino al termine dell’operativit­à dell’at-tuale disposizio­ne in materia di divieto di licenziame­nti. L’Inps, infine, ricorda che, per accelerare i tempi di erogazione della prestazion­e, i lavoratori, o gli enti di patronato cui gli stessi si rivolgono, che trasmetton­o la domanda di Naspi in attuazione alla previsione del decreto Agosto, devono allegare all’istanza tele-matica l’accordo collettivo aziendale o la documentaz­ione attestante la loro ade-sione all’intesa, qualora contenuta in al-tro atto. Si ricorda, infine, che la fattispe-cie in argomento comporta l’obbligo per il datore del versamento del contributo per i licenziame­nti, previsto dalla legge Fornero, ciò in quanto, pur configuran-dosi una risoluzion­e consensual­e, la stessa fa sorgere il teorico diritto, per il lavoratore, a percepire la Naspi.

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