Recessi incentivati con Naspi fino allo sblocco licenziamenti
Alla domanda deve essere allegato l’accordo collettivo aziendale di riferimento
I lavoratori, dirigenti compresi, cheaderiscono agli accordi collettivi azien-dali - stipulati dalle organizzazioni sin-dacali comparativamente più rappre-sentative sul piano nazionale – i quali prevedono un incentivo alla risoluzionedei rapporti di lavoro, potranno accede-re alla Naspi fino al termine del divietodi licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo. Lo rende noto l’Inps con il messaggio n.4464/20 del 26 novembre in cui l’Istitu-to, completando le indicazioni già for-nite con la circolare n. 111/20, illustra la portata della disposizione declinata dal terzo comma dell’articolo 14 del Dl n.104/20 (legge n. 126/20).
Ricordiamo che il decreto Agosto, nel-l’ambito delle norme in materia di lavoro, ha previsto che i divieti di licenziamento collettivo e per giustificato motivo ogget-tivo non si applichino, tra l’altro, nelle ipotesi di sottoscrizione di un accordo collettivo aziendale - stipulato dalle orga-nizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale - avente a oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro. I lavoratori che aderiscono all’intesa e risolvono il rapporto di lavoro, possono accedere, nel rispetto delle altre condizioni di legge (al-meno 13 settimane di contribuzione ne-gli ultimi 4 anni e 30 giornate di effettivo lavoro nell’ultimo anno), all’indennità di disoccupazione Naspi.
Nel messaggio si ricorda che la pre-visione del decreto Agosto si aggiunge alle altre marginali ipotesi - diverse dal-la disoccupazione involontaria, che continua a rappresentare la condizione principale di accesso alla prestazione – in cui è possibile beneficiare della Naspi, quali: le dimissioni per giusta causa; le risoluzioni consensuali intervenute nell’ambito della procedura di concilia-zione di cui all’articolo 7 della legge n. 604/66 e successive modificazioni; il li-cenziamento con accettazione dell’of-ferta di conciliazione di cui all’articolo 6 del Dlgs n. 23/15, le dimissioni a seguito del trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda, qualora lo stesso non sia sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e pro-duttive, la risoluzione consensuale in seguito al rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri ovvero mediamente rag-giungibile, con i mezzi di trasporto pub-blici, in 80 minuti o oltre.
L’Inps precisa inoltre che la disposizione di cui all’articolo 14 del decreto 104 presenta carattere generale e, quindi, si applica in tutti i casi di sottoscrizione de-gli accordi che riguardino o meno azien-de che possano accedere ancora ai tratta-menti di integrazione salariale ricondu-cibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Conseguentemente, afferma l’Istituto - confortato in questo dal mini-stero del Lavoro - l’accesso alla Naspi per coloro che aderiscono agli accordi in ar-gomento, come anticipato, è ammessa fino al termine dell’operatività dell’at-tuale disposizione in materia di divieto di licenziamenti. L’Inps, infine, ricorda che, per accelerare i tempi di erogazione della prestazione, i lavoratori, o gli enti di patronato cui gli stessi si rivolgono, che trasmettono la domanda di Naspi in attuazione alla previsione del decreto Agosto, devono allegare all’istanza tele-matica l’accordo collettivo aziendale o la documentazione attestante la loro ade-sione all’intesa, qualora contenuta in al-tro atto. Si ricorda, infine, che la fattispe-cie in argomento comporta l’obbligo per il datore del versamento del contributo per i licenziamenti, previsto dalla legge Fornero, ciò in quanto, pur configuran-dosi una risoluzione consensuale, la stessa fa sorgere il teorico diritto, per il lavoratore, a percepire la Naspi.