Le azioni dell’erede in caso di lesione di legittima
Un erede può impugnare un testamento per lesione di legittima e ricorrere alla mediazione, e successivamente ricorrere in tribunale senza prima avere accettato l’eredità? È onere dell’erede dimostrare la lesione di legittima facendo valutare a valori di mercato tutto l’asse ereditario del defunto, senza basarsi sui valori fiscali derivanti dalla successione? Quale documentazione dev’essere prodotta per l’ammissibilità dei ricorsi?
F. L. - FOGGIA
La risposta richiede alcune puntualizzazioni tese a distinguere i soggetti nei confronti dei quali si agisce (coeredi e non) e l’origine della lamentata lesione ( da donazioni o da disposizioni testamentarie). Tra le condizioni per l’esercizio dell’azione di riduzione, c’è quella dell’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario da parte del legittimario, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunziato all’eredità (articolo 564 del Codice civile). Quindi, secondo la norma citata, per poter agire in riduzione nei confronti dei coeredi non si richiede l’accettazione beneficiata, necessaria – invece – quando l’azione è esercitata contro soggetti “non coeredi”.
Nessun “vincolo” sussiste per il legittimario pretermes
so, che non è legittimato ad accettare l’eredità ( Cassazione, sentenza 22 agosto 2018, n. 20971). L’azione di riduzione è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale che decorre: a) nel caso in cui la lesione derivi da donazione, dalla data di apertura della successione; b) nel caso in cui la lesione derivi da disposizioni testamentarie, dalla data dell’accettazione dell’eredità da parte del chiamato (Cassazione, sezioni unite, sentenza 25 ottobre 2004, n. 20644).
Emblematico in tema di prova è, infine, quanto statuito dalla stessa Suprema corte con la sentenza 9192 del 10 aprile 2017: il legittimario che esercita l’azione di riduzione ha l’onere di indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonché quello della quota di legittima violata dal testatore, anche tenuto conto degli atti di disposizione compiuti dal defunto. A tal fine, l’attore ha l’onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, e in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva, potendo solo in tal modo il giudice procedere alla reintegrazione. Nessuna valenza giuridica assumono ai fini menzionati i valori fiscali dei beni, risultando rilevanti esclusivamente quelli di mercato.