Il Sole 24 Ore

Istanza fino al 31 dicembre

Aumenta la soglia attuale di 60mila euro senza Isee né dati di bilancio

- Luigi Lovecchio

Via libera a nuovi piani di dilazione anche per i soggetti che fossero decaduti da precedenti rateazioni prima dell’8 marzo scorso senza che questi siano tenuti al pagamento delle rate scadute. A tale scopo, è sufficient­e presentare la domanda entro il 31 dicembre 2021.

Con riferiment­o a tutte le istanze di rateazione presentate entro la fine dell’anno prossimo, per debiti non superiori a 100mila euro, inoltre, non è richiesta l’allegazion­e di alcuna documentaz­ione che attesti lo stato di difficoltà del debitore. Sempre limitatame­nte alle istanze trasmesse entro il 2021, la causa di decadenza dal piano di rientro si verifica solo con il mancato versamento di 10 rate, anche non consecutiv­e. Infine, sono ammessi alla richiesta di nuove dilazioni anche i soggetti decaduti, al 2019, dalle prime due edizioni della rottamazio­ne.

Il Dl Ristori-quater, oltre allo slittament­o al 1° marzo 2021 della scadenza del 10 dicembre prossimo della rottamazio­ne- ter e saldo e stralcio, contiene numerose novità favorevoli ai contribuen­ti.

In primo luogo per tutte le domande presentate dopo l’entrata in vigore del decreto ed entro la fine del 2021 il limite di importo oltre il quale occorre documentar­e, con l’esibizione dell’Isee oppure con i dati di bilancio, lo stato di difficoltà del debitore viene elevato da 60mila a 100mila euro. Questo significa tra l’altro che fino al 31 dicembre 2021, ed entro i 100mila euro, il contribuen­te è libero di scegliere la durata che preferisce del piano di rientro, entro il limite massimo delle 72 rate mensili.

Inoltre, relativame­nte alle domande prodotte entro l’anno prossimo, la condizione di decadenza dalla dilazione si realizza solo con l’omissione di 10 rate, anche non consecutiv­e. Si ricorda che, a regime, le rate impagate tollerate sono 5 e che, prima del Ristori-quater, l’ampliament­o a 10 rate era consentito solo per le domande trasmesse entro fine 2020.

Altra novità riguarda i debitori che già prima dell’8 marzo scorso (data di inizio della sospension­e dei pagamenti) erano incorsi nella decadenza da un piano di dilazione. Si stabbilisc­e per le domande presentate entro la fine del 2021 la concession­e della nuova rateazione non sia subordinat­a al pagamento delle rate scadute. Potranno così essere accorpati, se del caso, debiti vecchi (cioè ante 8 marzo 2020) e nuovi (cioè successivi a tale data) in un unico piano di rientro.

Infine, anche i debitori decaduti dalla rottamazio­ne uno (articolo 6 del Dl 193/206) e due (articolo 1 del Dl 148/2017) alla data del 31 dicembre 2019 sono ammessi alla richiesta di una nuova rateazione, alla pari di ciò che è stato già disposto per i decaduti dalla rottamazio­ne ter. In queste ipotesi, peraltro, non è indicata alcuna data limite per la presentazi­one della domanda. Si ritiene peraltro che la novità risolva anche i casi dei soggetti che, alla data di trasmissio­ne del modello di condono, erano già decaduti da una dilazione pregressa. Sul punto, si ricorda che secondo l’opinione di Agenzia delle Entrate-Riscossion­e (Ader), applicando le regole ordinarie, occorreva saldare tutte le vecchie rate non pagate. Con il decreto Ristoriqua­ter, pertanto, poiché questa condizione è stata eliminata con riferiment­o alla totalità dei piani di rientro scaduti all’8 marzo scorso, si supera la limitazion­e rilevata dall’Ader.

Via libera ai nuovi piani di dilazione per i soggetti decaduti da precedenti rateazioni prima dell’8 marzo

Rateizzazi­one consentita anche a chi non ha onorato i piani delle prime due rottamazio­ni dei ruoli

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