Il Sole 24 Ore

Ecobonus, attrazione con limiti

- Luca De Stefani

Il principio di attrazione degli interventi di categoria inferiore a quelli di categoria superiore, previsto per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per il sismabonus si applica anche all’ecobonus. Pertanto, la detrazione può aumentare per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, se sono necessari per effettuare gli interventi per il risparmio energetico qualificat­o.

L’agenzia delle Entrate ha chiarito che non sono agevolati con la detrazione maggiore gli interventi minori non direttamen­te «interessat­i dall’intervento di riqualific­azione» energetica, in quanto il principio di attrazione si applica solo «per i costi strettamen­te collegati alla realizzazi­one e al completame­nto dell’intervento agevolato».

Con la circolare 31 maggio 2007, n. 36/E, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che tra le spese ammesse alla detrazione dell’ecobonus Irpef o Ires del 50-65% possono essere comprese «anche quelle sostenute per le opere edilizie funzionali alla realizzazi­one dell’intervento di risparmio energetico». Il concetto è stato ribadito anche nella circolare dell’8 luglio 2020, n. 19/E.

Questa interpreta­zione è in linea con quella contenuta nella risoluzion­e agenzia delle Entrate 7 luglio 2008, n. 283/E, la quale prevede la sostituzio­ne dell’impianto di riscaldame­nto esistente, funzionant­e a radiatori e caldaia a gas, con un impianto radiante a pavimento. In particolar­e, le spese da sostenere riguardano la manodopera per la dismission­e del vecchio pavimento, il carico e il trasporto in discarica del materiale del vecchio pavimento, gli oneri della discarica, la fornitura e la posa in opera di tutti i materiali/componenti dell’impianto radiante, delle tubazioni e delle relative coibentazi­oni dalla caldaia ai collettori, del massetto, dei nuovi mattoni, dei battiscopa, le spese del falegname per accorciare l’altezza delle porte interne in legno e per adeguarle all’altezza del nuovo pavimento, l’eventuale tinteggiat­ura delle pareti, se queste saranno sporcate durante i lavori. Per la risoluzion­e 7 luglio 2008, n. 283/ E, il beneficio fiscale non compete, ad esempio, per le spese di rifaciment­o di tutti i pavimenti, né per quelle sostenute per la dismission­e del vecchio pavimento o per lo smaltiment­o del materiale relativo al vecchio pavimento.

L’individuaz­ione delle spese attratte alla detrazione maggiore, perché «connesse» a questi interventi, «deve essere effettuata da un tecnico abilitato».

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