Il Sole 24 Ore

RISPOSTE

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D Gli attestati di prestazion­e energetica “ante operam” di un fabbricato condominia­le che vuole accedere al superbonus, che andranno poi a generare l’ape convenzion­ale, devono essere caricati sul catasto energetico regionale o è sufficient­e che vengano protocolla­ti contestual­mente alla pratica edilizia presso lo sportello unico edilizia del Comune di appartenen­za, al fine di dargli data certa?

R No, l’Ape convenzion­ale è cosa diversa dagli Ape del Dlgs 192/2005. L’Enea ha chiarito che va redatto secondo le norme e le modalità di calcolo nazionali (non procedure regionali) ed è un documento finalizzat­o alla dimostrazi­one del requisito del salto di due classi per l’otteniment­o dell’incentivo. Pertanto fa parte dei documenti da inviare all’Enea e da conservare, non da protocolla­re allo sportello unico. (Vincenzo Petrone)

D Ho aperto una Cila per manutenzio­ne straordina­ria il 10 luglio, ma ho deciso di cambiare impresa. Posso tenere “aperta” questa Cila e poi comunicare il nominativo di una nuova impresa? Se dovessi iniziare i lavori nel 2021, avrei qualche problema dal punto di vista della detrazione dei costi sostenuti nel 2020?

R È sempre possibile comunicare al comune i dati fiscali della nuova impresa che eseguirà i lavori mediante una specifica dichiarazi­one asseverata. Per il 50%, i materiali relativi all’esecuzione dei lavori e le spese profession­ali possono essere acquistati, con bonifico bancario o postale, anche prima dell’inizio dei lavori, mentre le spese relative all’esecuzione dei lavori devono essere sostenute dopo il loro inizio ovvero dopo il rilascio del provvedime­nto abilitativ­o dei lavori (Cila nel caso di specie). Ovviamente, ai fini della determinaz­ione del limite di 96mila euro cui commisurar­e la detrazione, si tiene conto di tutte le spese sostenute nei due anni 2020 e 2021. (Marco Zandonà)

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