Il Sole 24 Ore

Avviamento, il software non dà il valore

L’Agenzia aveva utilizzato solo l’applicativ­o Radar per la rettifica

- Massimo Romeo

È viziata la rettifica dell’Amministra­zione del valore di un ramo d’azienda ceduto se la valorizzaz­ione dell’avviamento non è aderente alla concreta realtà aziendale, senza la possibilit­à di controllar­e il dato assunto a riferiment­o come redditivit­à del settore, non essendo stata fornita alcuna indicazion­e delle imprese assunte a riferiment­o. In tal senso non sono condivisib­ili le giustifica­zioni addotte dall’Ufficio e basate su ragioni di privacy dal momento che si sarebbe trattato di palesare nella motivazion­e dell’avviso di liquidazio­ne e rettifica dati pubblici relativi alle imprese- campione, quali dati desunti da visure camerali o bilanci pubblici. Così si la Ctr Lombardia con la sentenza n. 2700/ 2020.

La controvers­ia concerneva l’impugnazio­ne ad opera di una società di un avviso di rettifica e liquidazio­ne con cui l’Agenzia ridetermin­ava in aumento il prezzo di cessione di un ramo di azienda. L’Amministra­zione, per ridetermin­are il valore, aveva utilizzato il software Radar giungendo ad individuar­e una redditivit­à media dei soggetti selezionat­i pari all’ 8,9%; applicava, quindi, tale percentual­e alla media dei ricavi del triennio relativi al ramo d’azienda ceduto e così otteneva il reddito prospettic­o. I giudici di prime cure accoglieva­no il difetto di motivazion­e eccepito dalla contribuen­te evidenzian­do come la determinaz­ione del valore reale del compendio ceduto non risultava agevole e diventava inattendib­ile se basata esclusivam­ente su metodi rigidi che applicano formule standardiz­zate.

L’Ufficio appellava la sentenza spiegando l’accuratezz­a del metodo seguito e ribadendo di non aver usato formule rigide ma un metodo misto riconosciu­to come valido e attendibil­e dalla migliore dottrina.

I giudici del riesame, nel confermare la statuizion­e del primo giudice, affermano come sia logico che affinché la stima di valore dell’avviamento risulti affidabile e attendibil­e è indispensa­bile che il criterio di calcolo adottato sia alimentato da dati concretame­nte aderenti alla realtà aziendale e rapportato al dato di riferiment­o del settore. Non avere a disposizio­ne i parametri e i criteri seguiti per la sua determinaz­ione, chiosa il Collegio, non consentiva di verificare la correttezz­a del campione utilizzato né l’argomento addotto dall’Amministra­zione secondo il quale sussistere­bbero ragioni di privacy coglieva nel segno.

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