Avviamento, il software non dà il valore
L’Agenzia aveva utilizzato solo l’applicativo Radar per la rettifica
È viziata la rettifica dell’Amministrazione del valore di un ramo d’azienda ceduto se la valorizzazione dell’avviamento non è aderente alla concreta realtà aziendale, senza la possibilità di controllare il dato assunto a riferimento come redditività del settore, non essendo stata fornita alcuna indicazione delle imprese assunte a riferimento. In tal senso non sono condivisibili le giustificazioni addotte dall’Ufficio e basate su ragioni di privacy dal momento che si sarebbe trattato di palesare nella motivazione dell’avviso di liquidazione e rettifica dati pubblici relativi alle imprese- campione, quali dati desunti da visure camerali o bilanci pubblici. Così si la Ctr Lombardia con la sentenza n. 2700/ 2020.
La controversia concerneva l’impugnazione ad opera di una società di un avviso di rettifica e liquidazione con cui l’Agenzia rideterminava in aumento il prezzo di cessione di un ramo di azienda. L’Amministrazione, per rideterminare il valore, aveva utilizzato il software Radar giungendo ad individuare una redditività media dei soggetti selezionati pari all’ 8,9%; applicava, quindi, tale percentuale alla media dei ricavi del triennio relativi al ramo d’azienda ceduto e così otteneva il reddito prospettico. I giudici di prime cure accoglievano il difetto di motivazione eccepito dalla contribuente evidenziando come la determinazione del valore reale del compendio ceduto non risultava agevole e diventava inattendibile se basata esclusivamente su metodi rigidi che applicano formule standardizzate.
L’Ufficio appellava la sentenza spiegando l’accuratezza del metodo seguito e ribadendo di non aver usato formule rigide ma un metodo misto riconosciuto come valido e attendibile dalla migliore dottrina.
I giudici del riesame, nel confermare la statuizione del primo giudice, affermano come sia logico che affinché la stima di valore dell’avviamento risulti affidabile e attendibile è indispensabile che il criterio di calcolo adottato sia alimentato da dati concretamente aderenti alla realtà aziendale e rapportato al dato di riferimento del settore. Non avere a disposizione i parametri e i criteri seguiti per la sua determinazione, chiosa il Collegio, non consentiva di verificare la correttezza del campione utilizzato né l’argomento addotto dall’Amministrazione secondo il quale sussisterebbero ragioni di privacy coglieva nel segno.