Il Sole 24 Ore

IL NUOVO CALENDARIO

- A cura di Giuseppe Morina e Tonino Morina

Le scadenze rinviate dai decreti Ristori-bis Ristori- bis e Ristori-quater Ristori- quater

10 DICEMBRE 2020 Contribuen­ti interessat­i

Tutti i contribuen­ti

Adempiment­o o versamento

Dichiarazi­one dei redditi 2020 per l’anno d’imposta 2019 di persone fisiche, società di persone e soggetti Ires: presentazi­one online via Entratel o via Internet delle dichiarazi­oni dei redditi con esercizio che coincide con l’anno solare

Dichiarazi­one Irap 2020: presentazi­one online delle dichiarazi­oni Irap per le persone fisiche, società di persone, studi associati e società di capitali con esercizio che coincide con l’anno solare

10 DICEMBRE 2020 Contribuen­ti interessat­i

Contribuen­ti esercenti impresa, arte o profession­e

Adempiment­o o versamento

Versamento secondo acconto Ires, Irpef e Irap per il 2020

1° MARZO 2021 Contribuen­ti interessat­i

Contribuen­ti che si sono avvalsi della rottamazio­ne ter e del saldo e stralcio

Adempiment­o o versamento

I pagamenti delle rate della rottamazio­ne ter e del saldo e stralcio, in scadenza nel 2020, che erano stati prorogati al 10 dicembre 2020, dovranno essere effettuati entro il 1° marzo 2021, fermo restando che le rate scadute nel 2019 siano state regolarmen­te pagate. In questo caso, però, non è applicabil­e la ““tolleranza” tolleranza” di cinque giorni prevista ordinariam­ente per le altre rate, per garantire la sicura acquisizio­ne nell’anno 2020 delle relative somme al bilancio dello Stato e degli altri enti creditori

16 MARZO 2021 Contribuen­ti interessat­i

Contribuen­ti che esercitano le attività economiche sospese a norma dell’articolo 1 del Dpcm del 3 novembre 2020, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, caratteriz­zate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto. Benefician­o della sospension­e anche i ristorator­i, gli albergator­i, le agenzie di viaggio e i tour operator

Adempiment­o o versamento

Sospension­e di 4 mesi dei termini di versamento in scadenza nel mese di novembre 2020.

Sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi: a) ai versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e alle trattenute relative all’addizional­e regionale e comunale operate dai sostituti d’imposta; b) ai versamenti dell’Iva.

I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o a rate fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021

16 MARZO 2021 Contribuen­ti interessat­i

Contribuen­ti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno subito una diminuzion­e del fatturato o dei corrispett­ivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 (*)

Contribuen­ti esercenti attività d’impresa, arte o profession­e, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o profession­e, in data successiva al 30 novembre 2019

Adempiment­o o versamento

Sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi: a) ai versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e alle trattenute relative all’addizional­e regionale e comunale operate dai sostituti d’imposta; b) ai versamenti dell’Iva. c) ai versamenti dei contributi previdenzi­ali e assistenzi­ali. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazio­ne di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o a rate, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021

30 APRILE 2021 Contribuen­ti interessat­i

Soggetti Isa e collegati

Adempiment­o o versamento

Versamento secondo acconto Ires, Irpef e Irap per il 2020

È prorogato dal 30 novembre 2020 al 30 aprile 2021 il termine di versamento del secondo acconto relativo al 2020, per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabili­tà fiscale che presentano cause di esclusione o di inapplicab­ilità dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice (5.164.569 euro).

La norma si applica ai contribuen­ti che hanno subito una diminuzion­e del fatturato o dei corrispett­ivi di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019

30 APRILE 2021 Contribuen­ti interessat­i

Contribuen­ti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019

Adempiment­o o versamento

Versamento secondo acconto Ires, Irpef e Irap per il 2020

È prorogato dal 30 novembre 2020 al 30 aprile 2021 il termine di versamento del secondo acconto relativo al 2020, per i contribuen­ti esercenti impresa, arte o profession­e, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019, e che hanno subito una diminuzion­e del fatturato e dei corrispett­ivi di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019

30 APRILE 2021 Contribuen­ti interessat­i

Contribuen­ti ed esercenti attività di gestione di ristoranti che operano nei settori economici che hanno subìto restrizion­i, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratteriz­zate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto

Adempiment­o o versamento

Versamento secondo acconto Ires, Irpef e Irap per il 2020

È prorogato dal 30 novembre 2020 al 30 aprile 2021 il termine di versamento del secondo acconto relativo al 2020, a prescinder­e dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzion­e del fatturato o dei corrispett­ivi, per gli esercenti attività d’impresa, arte o profession­e (*) (*) La norma agevolativ­a si applica, a prescinder­e dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzion­e del fatturato o dei corrispett­ivi, ai contribuen­ti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1 del Dpcm del 3 novembre 2020, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazio­ne che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratteriz­zate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto individuat­e con le ordinanze del ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del Dpcm del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del Dl 149/ 2020, nonché ai soggetti che operano nei settori economici individuat­i nell’allegato 2 al medesimo Dl, o esercitano l’attività alberghier­a, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratteriz­zate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuat­e con le ordinanze del ministro della Salute adottate a norma dell’articolo 3 del Dpcm del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del Dl 149/ 2020. La situazione delle zone è quella fotografat­a al 26 novembre 2020

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy