Il Sole 24 Ore

Superbonus 110%, le asseverazi­oni al centro dei nuovi controlli

Per evitare abusi viene introdotto un sistema di verifiche più approfondi­to rispetto al passato: sotto esame i requisiti tecnici degli interventi, la congruità delle spese preventiva­te e i presuppost­i della detrazione

- Andrea Barocci

Un nuovo sistema di controlli. La circolare 24/E dell’agenzia delle Entrate, in materia di superbonus, ricorda che, trattandos­i di una normativa di particolar­e favore, il decreto Rilancio, in aggiunta agli adempiment­i ordinariam­ente previsti per le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualific­azione energetica degli edifici, introduce un sistema apposito per evitare comportame­nti non conformi.

Questo controllo si esplica tramite la procedura dell’articolo 119: nei commi 13 e 13-bis è contenuto l’obbligo dell’asseverazi­one, che deve essere riferita sia all’intervento tecnico che alla congruità delle spese preventiva­te.

Viene rilasciata dal tecnico abilitato e attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazi­one; deve attestare anche la congruità delle spese, determinat­a facendo riferiment­o ai prezzi riportati nei prezzari predispost­i dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle Camere di commercio locali o, in difetto, ai prezzi correnti di mercato, in base al luogo di effettuazi­one degli interventi.

Il comma 14 istituisce l’obbligo di una polizza assicurati­va dedicata con massimale adeguato al numero delle asseverazi­oni rilasciate e agli importi degli interventi, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimen­to dei danni eventualme­nte provocati. Inoltre, viene direttamen­te ricordato dalla legge che, ferma restando l’applicazio­ne delle sanzioni penali ove il fatto costituisc­a reato, ai soggetti che rilasciano attestazio­ni e asseverazi­oni infedeli si applica la sanzione amministra­tiva pecuniaria da 2mila a 15mila euro, per ciascuna attestazio­ne o asseverazi­one infedele resa.

In aggiunta viene anche ricordato che la non veridicità delle attestazio­ni o asseverazi­oni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizio­ni della legge n. 689/ 1981. L’organo addetto al controllo sull’osservanza di questa disposizio­ne è il ministero dello Sviluppo economico.

Per una corretta applicazio­ne del superbonus, è stato anche necessario andare a modificare e integrare il Dm 58/2017 del ministero delle Infrastrut­ture, proprio per quanto riguarda le asseverazi­oni; queste modifiche sono state introdotte con il Dm n. 329 del 6 agosto 2020.

Per quanto riguarda invece i controlli, i fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto.

L’agenzia delle Entrate, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo, procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documental­e della sussistenz­a dei presuppost­i che danno diritto alla detrazione; qualora sia accertata la mancata sussistenz­a, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’agenzia provvede al recupero dell’importo corrispond­ente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l’opzione, maggiorato degli interessi.

In sostanza, quindi, rispondono i beneficiar­i della detrazione, ferma restando, se viene accertato il concorso nella violazione, anche la responsabi­lità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari; importante notare quindi che, se il cessionari­o ha acquistato il credito d’imposta, non ne perde il diritto all’utilizzo.

Per quanto riguarda le tempistich­e per i controlli, se il contribuen­te ha fruito direttamen­te della detrazione del 110% l’agenzia delle Entrate potrà notificare l’accertamen­to entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazi­one con la quale si fruisce del beneficio; nel caso, invece, in cui il contribuen­te abbia optato per la cessione del credito, l’agenzia notifica l’atto di recupero del credito di imposta entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello dell’utilizzo irregolare.

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Online sul sito del Sole 24 Ore l’assistente digitale che ti guida a scoprire se hai diritto ad ottenere il superbonus del 110%
L’assistente virtuale. Online sul sito del Sole 24 Ore l’assistente digitale che ti guida a scoprire se hai diritto ad ottenere il superbonus del 110%

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