Superbonus 110%, le asseverazioni al centro dei nuovi controlli
Per evitare abusi viene introdotto un sistema di verifiche più approfondito rispetto al passato: sotto esame i requisiti tecnici degli interventi, la congruità delle spese preventivate e i presupposti della detrazione
Un nuovo sistema di controlli. La circolare 24/E dell’agenzia delle Entrate, in materia di superbonus, ricorda che, trattandosi di una normativa di particolare favore, il decreto Rilancio, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, introduce un sistema apposito per evitare comportamenti non conformi.
Questo controllo si esplica tramite la procedura dell’articolo 119: nei commi 13 e 13-bis è contenuto l’obbligo dell’asseverazione, che deve essere riferita sia all’intervento tecnico che alla congruità delle spese preventivate.
Viene rilasciata dal tecnico abilitato e attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione; deve attestare anche la congruità delle spese, determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle Camere di commercio locali o, in difetto, ai prezzi correnti di mercato, in base al luogo di effettuazione degli interventi.
Il comma 14 istituisce l’obbligo di una polizza assicurativa dedicata con massimale adeguato al numero delle asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati. Inoltre, viene direttamente ricordato dalla legge che, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2mila a 15mila euro, per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.
In aggiunta viene anche ricordato che la non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge n. 689/ 1981. L’organo addetto al controllo sull’osservanza di questa disposizione è il ministero dello Sviluppo economico.
Per una corretta applicazione del superbonus, è stato anche necessario andare a modificare e integrare il Dm 58/2017 del ministero delle Infrastrutture, proprio per quanto riguarda le asseverazioni; queste modifiche sono state introdotte con il Dm n. 329 del 6 agosto 2020.
Per quanto riguarda invece i controlli, i fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto.
L’agenzia delle Entrate, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo, procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione; qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’agenzia provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l’opzione, maggiorato degli interessi.
In sostanza, quindi, rispondono i beneficiari della detrazione, ferma restando, se viene accertato il concorso nella violazione, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari; importante notare quindi che, se il cessionario ha acquistato il credito d’imposta, non ne perde il diritto all’utilizzo.
Per quanto riguarda le tempistiche per i controlli, se il contribuente ha fruito direttamente della detrazione del 110% l’agenzia delle Entrate potrà notificare l’accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione con la quale si fruisce del beneficio; nel caso, invece, in cui il contribuente abbia optato per la cessione del credito, l’agenzia notifica l’atto di recupero del credito di imposta entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello dell’utilizzo irregolare.