Il Sole 24 Ore

CONTRIBUTI CASSE, LA PENALITÀ DIETRO LA DILAZIONE

- Di Paola Coppola

Si sta discutendo in questi giorni della mancata previsione di contributi a fondo perduto o altri ristori ai profession­isti iscritti all’albo che, ad oggi, si sono visti escludere dalle varie misure di sostegno disposte a favore delle imprese individual­i, sebbene non possa dubitarsi della medesima situazione di svantaggio e di contrazion­e del volume di attività e di liquidità dovuti al Covid dei profession­isti rispetto agli imprendito­ri, né andrebbe superata l’assimilazi­one degli stessi che deriva dal concetto di “impresa” secondo il diritto europeo.

Tra i “benefici” concessi ai profession­isti si devono considerar­e le sospension­i dei versamenti Iva (per taluni mesi), acconti Irpef, Irap e/o ritenute e contributi previdenzi­ali che, com’è noto, sono stati fatti slittare nel corso del 2020 e, taluni, anche nel 2021 con scadenze diverse ed, a volte, variabili a seconda dei colori delle “zone” create per tener conto dell’intensità dei rischi di contagio, codici ateco, volume d’affari, mesi (o trimestri) di raffronto per le liquidazio­ni, ecc. Un ginepraio di regole che è impossibil­e “sintetizza­re” in poche righe. Tra i pagamenti sospesi ci sono anche quelli disposti dalle casse di previdenza private a favore dei profession­isti iscritti all’albo del saldo dei contributi integrativ­i (su fatturato) e soggettivi (sul reddito) relativi all’anno 2019 per i quali è stato concesso il pagamento dilazionat­o del dovuto nel corso del 2021 (con interessi).

Ebbene è proprio l’eventuale scelta di pagare nel 2021 i contributi alle casse a generare un effetto boomerang sulle dichiarazi­one dei redditi dei profession­isti da presentare per l’anno 2020. Ed infatti, venendo a mancare il pagamento di un onere deducibile dal reddito complessiv­o imponibile, ex articolo 10 del Tuir, l’Irpef per il 2020 sarà “maggiore”, mentre l’Irpef del 2021 sarà “minore” di quella reale per effetto del doppio onere deducibile dei contributi pagati nel 2021 (per il 2019 e 2020); effetto che, probabilme­nte, non è stato valutato, né voluto nel concedere l’agevolazio­ne.

Il modo per risolvere il problema, salvo quello di doversi fare carico di anticipare il pagamento dei contributi a saldo (2019) entro il 31 dicembre 2020 perdendo, di fatto, il beneficio (e la liquidità) – sarebbe quello di “adattare” la regola, e dedurre l’onere dei contributi alle casse “per competenza” e non “per cassa” nel periodo d’imposta (horribilis) 2020, per sterilizza­re l’effetto negativo implicito che la misura temporanea di favore (la sospension­e/dilazione), genera sulla base imponibile a fini Irpef del reddito complessiv­o del profession­ista.

In effetti, un precedente analogo ha riguardato l’esonero del versamento dell’Irap (articolo 24 del Dl 34/2020) per il quale, del pari, si è generato l’effetto negativo (indiretto) della mancata deduzione dell’acconto e, quindi, del maggior pagamento a saldo dell’imposta in dipendenza del (medesimo) beneficio accordato; effetto irrazional­e che si è superato grazie ad un chiariment­o della stessa Agenzia, affinché l’Irap del 2020 (non versata) potesse essere calcolata (come dovuta), pur “forzando” il modello ministeria­le.

‘‘ Va annullato l’effetto negativo della mancata deducibili­tà per il 2020 delle rate pagate nel 2021

Ma la soluzione è stata “estemporan­ea” e, comunque, successiva all’emanazione delle norme emergenzia­li per cui, pur dovendosi comprender­e le difficoltà di prevedere, a monte, i molteplici effetti irrazional­i indiretti, articolati e differenzi­ati a seconda della natura delle imposte di riferiment­o, il rimedio potrebbe arrivare intempesti­vo, o non confermato da orientamen­ti di prassi, con il rischio per il contribuen­te (e profession­ista che lo assiste) di incorrere in possibili violazioni (e sanzioni).

Servirebbe, in questo caso, un intervento degli enti di previdenza per sollecitar­e, al più presto, una risposta ministeria­le che possa risolvere la criticità segnalata, ma ancor più opportunam­ente un intervento del legislator­e (o un chiariment­o ufficiale) che metta al riparo gli operatori del diritto (contribuen­ti/uffici/giudici) dalle possibili deviazioni dai principi generali nell’applicare i criteri di determinaz­ione dei redditi o beni patrimonia­li e/ o sul rispetto delle scadenze dei vari adempiment­i con una norma ( o una circolare) che consenta al contribuen­te che dovesse mal interpreta­re, o “adattare” secondo coerenza una regola ordinaria nei casi di incongruen­ze o criticità legate alla straordina­rietà ed eccezional­ità delle misure (anche di favore), di regolarizz­are la sua posizione, o di essere rimesso in termini, senza subire l’applicazio­ne di sanzioni, laddove venga verificato (e comprovato) che l’inadempime­nto “incolpevol­e” di norme tributarie sia dipeso esclusivam­ente da norme o provvedime­nti imposti dall’emergenza Covid, indipenden­temente da scelte (concorrent­i) dei soggetti passivi. In questo modo verrebbe assicurata, da un lato, la riscossion­e delle imposte, ma verrebbe garantita, dall’altro, l’esimente dalle sanzioni tributarie ex articolo 6 del Dlgs 472/97 (e di quelle penali, al superament­o dei limiti soglia) per dare, subito, una risposta rassicuran­te e razionale ai tanti interrogat­ivi e perplessit­à che riguardano, e riguardera­nno per la (più lunga) durata dei controlli, i contribuen­ti ed i profession­isti italiani.

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