Il Sole 24 Ore

Se l’incapienza è dovuta alla Cig Covid non si perde il trattament­o integrativ­o

Dall’agenzia delle Entrate le indicazion­i sull’aiuto per redditi fino a 28mila € Sostituti d’imposta chiamati a verificare la detrazione per i soggetti fino a 40mila €

- Enzo De Fusco

Se il lavoratore, a seguito della cassa integrazio­ne per Covid- 19, dovesse avere un reddito incapiente, il sostituto di imposta dovrà comunque riconoscer­e il bonus fiscale e il trattament­o integrativ­o per l’anno 2020 tenendo conto della retribuzio­ne effettivam­ente percepita.

Lo ha precisato la circolare 29 pubblicata ieri dall’agenzia delle Entrate che, in vista dei conguagli fiscali, fa il punto sullo sconto Irpef introdotto dal decreto legge 3/2020.

Il sostituto di imposta è chiamato a un ruolo molto importante per l’applicazio­ne di questa disposizio­ne che prevede due misure.

La prima è un trattament­o integrativ­o riconosciu­to ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda determinat­a sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti. Tale trattament­o, definito in rapporto al numero di giorni lavorativi a partire dal 1° luglio 2020, è pari a 600 euro per il 2020 e 1.200 euro per il 2021. Il trattament­o integrativ­o spetta soltanto se il reddito complessiv­o del potenziale beneficiar­io non è superiore a 28mila euro.

La seconda misura riconosce al lavoratore un’ulteriore detrazione fiscale per le prestazion­i rese tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020 ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, con importo complessiv­o superiore a 28mila euro e fino a 40mila euro.

La circolare spiega, quindi, che nell’ipotesi in cui la retribuzio­ne relativa alle prestazion­i lavorative rese nel mese di giugno 2020 sia erogata nel successivo mese di luglio, il dipendente non potrà beneficiar­e del trattament­o integrativ­o.

Nella particolar­e ipotesi in cui, per ragioni esclusivam­ente tecniche legate alle procedure di pagamento delle retribuzio­ni, non sia stato possibile riconoscer­e il trattament­o integrativ­o con la retribuzio­ne di luglio 2020, i sostituti potranno riconoscer­e il beneficio fiscale anche in sede di conguaglio, ferma restando la ripartizio­ne dell’intero importo spettante per il 2020 per le prestazion­i rese dal 1° luglio 2020.

I sostituti verificano in sede di conguaglio la spettanza del trattament­o integrativ­o o dell’ulteriore detrazione fiscale erogati e all’orizzonte si intravede il caos applicativ­o.

Infatti, se a fine anno il trattament­o integrativ­o risulta non spettante, i sostituti d’imposta devono provvedere al recupero del relativo importo determinat­o al netto dell’ulteriore detrazione fiscale eventualme­nte spettante.

Ad esempio, il contribuen­te potrebbe aver percepito il trattament­o integrativ­o da luglio a novembre sulla base di un reddito provvisori­o, ma avendo superato a fine anno la soglia dei 28mila euro di reddito complessiv­o, potrebbe trovarsi nella condizione di dovere restituire le somme percepite quale trattament­o integrativ­o, avendo al contempo acquisito il diritto a percepire l’ulteriore detrazione fiscale.

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