Ritenuta disapplicata anche sulle riserve tecniche
L’esenzione da ritenuta prevista per i proventi degli attivi posti a copertura delle riserve matematiche si estende anche a quelli relativi alla copertura delle riserve tecniche. Le Entrate tornano sui propri passi e ieri ha rettificato la risposta 406/20, che era stata invece di chiusura, dopo approfondimenti e richiesta di specifico parere al Mef.
Il Dl 66/ 14 ha previsto la disapplicazione della ritenuta per i proventi derivanti dalla partecipazione da un lato a Oicr istituiti in Italia diversi dagli immobiliari e a fondi lussemburghesi storici e dall’altro a Oicvm di diritto estero conformi alla direttiva Ucits IV e a quelli non conformi ma istituiti in Stati UE o SEE inclusi nella white list e il cui gestore è soggetto a forme di vigilanza nel paese estero di istituzione. Ciò quando gli attivi investiti in fondi sono posti a copertura delle riserve matematiche, perché in caso contrario si applica la ritenuta. Le Entrate ribadiscono che al riguardo la relazione illustrativa al Dl 66/ 14 ha chiarito che la disapplicazione della ritenuta risponde alla finalità di evitare un’eccessiva penalizzazione finanziaria sulle compagnie. Ma allora la ritenuta non va applicata nemmeno sui proventi derivanti dalle quote o azioni di Oicr di cui agli attivi posti a copertura delle riserve tecniche di classe DI.