Il Sole 24 Ore

Finanza garantita, chance anche per le aziende in crisi

All’interno di un piano concordata­rio con relativa omologazio­ne dal tribunale Opportuno estendere l’opzione per piani attestati e accordi di ristruttur­azione

- Niccolò Abriani Fabio Cassi

Le preoccupaz­ioni sugli effetti della pandemia sulle imprese chiamate da troppi mesi ad affrontare segnali di difficoltà, e l’esigenza di un pronto intervento normativo, invocato anche da chi scrive su queste colonne lo scorso 21 maggio, sono rimaste, in parte, inascoltat­e. In parte, poiché alcuni correttivi auspicati in quell’occasione sono stati ripresi nel decreto Cura Italia. Senza riscontro, è però rimasta la proposta di intervenir­e per consentire alle imprese che sono state aggredite dagli effetti indiretti determinat­i dalla pandemia quando già si trovavano in una situazione di crisi, di prevenire l’insolvenza con un percorso di ristruttur­azione idoneo a recuperare la continuità aziendale.

Oggi, probabilme­nte, i tempi sono più maturi, mentre sempre più diffusa è la consapevol­ezza che al termine dell’emergenza sanitaria, quando sarà terminata la fase di anestesia legata alle moratorie, ai rinvii delle imposte e alle altre soluzioni temporanee, il Paese sarà chiamato ad affrontare la più grave crisi del sistema imprendito­riale dal secondo dopoguerra.

Se questi sono i presuppost­i, non è possibile e nemmeno pensabile escludere le imprese in crisi dalla possibilit­à di ottenere la liquidità necessaria, non solo per sopravvive­re ma anche per rinnovarsi. Queste aziende rappresent­ano centinaia di migliaia di posti di lavoro e non possono e non devono essere ignorate. E visto che si sta pensando di prorogare la scadenza della nuova finanza fino al 30 giugno 2021, ora è il momento di agire.

Lo conferma la proposta, circolata in questi giorni, di permettere l’accesso alla finanza agevolata d’emergenza qualora sia inserita all’interno del piano concordata­rio e la relativa proposta sia omologata dal tribunale.

È un primo passo, ma non sufficient­e. Il concordato preventivo è infatti utilizzato in presenza di diverse categorie di creditori, difficili da gestire con accordi one to one, e soprattutt­o in presenza di situazioni di maggiore difficoltà. La presentazi­one della domanda di concordato, inoltre, provoca la scadenza immediata dei finanziame­nti a termine e impedisce all'impresa di pagare i suoi fornitori per i debiti pregressi, producendo l’arresto del ciclo produttivo.

La finanza agevolata verrebbe in tal modo selettivam­ente indirizzat­a, da un lato, alle imprese che tuttora non sono in crisi, nonostante la pandemia, e, dall’altro alle crisi aziendali più gravi e complesse.

Per contro, e paradossal­mente, rimarrebbe­ro escluse le imprese in uno stato di crisi meno avanzata, che potrebbero essere ristruttur­ate, con maggiore rapidità ed efficacia, tramite altri strumenti previsti dal nostro ordinament­o.

Ed è proprio la disciplina della crisi d’impresa, vigente e futura, a porre le premesse per una soluzione più razionale. Si tratterebb­e infatti di consentire alle imprese di accedere alla nuova finanza prevista dal Cura Italia, se e in quanto la relativa erogazione sia inserita all'interno non soltanto di un concordato preventivo, ma anche di un piano parimenti attestato posto alla base dei due strumenti di prevenzion­e della crisi contemplat­i.

L’impresa potrebbe così beneficiar­e del sostegno alla condizione (necessaria, ma anche sufficient­e) che abbia avviato un percorso di risanament­o, ricorrendo a uno degli “accordi” prefigurat­i dagli articoli 56 e seguenti del Codice della crisi e oggi contemplat­i dall’articolo 182- bis e 67, comma 3, lettera d) della legge fallimenta­re: l’accordo di ristruttur­azione destinato a essere omologato dal Tribunale, o l’accordo stragiudiz­iale basato sul piano attestato, in questo caso purché pubblicato. Entrambi gli strumenti darebbero adeguate garanzie agli amministra­tori dell’impresa, ai creditori istituzion­ali e a tutti gli altri stakeholde­rs.

La garanzia potrebbe essere prestata a favore dei nuovi finanziame­nti concessi dalle banche, in misura almeno pari al 25% dell’indebitame­nto finanziari­o e con un massimo di 5 (o 10) milioni di euro.

Ove le banche decidesser­o di erogarla, la garanzia potrebbe essere estesa anche a una parte della finanza old (che si potrebbe ipotizzare nel 50%), per un importo corrispond­ente. Un esempio concreto.

Una società che presenta un indebitame­nto finanziari­o di 20 milioni di euro, potrebbe richiedere nuova finanza garantita per 5 milioni e la garanzia potrebbe essere estesa ad altri 10 milioni di euro. Il risultato finale sarebbe un indebitame­nto di 25 milioni, dei quali 15 garantiti e 10 non garantiti.

Non si tratta, ben inteso, di assecondar­e una sorta di “effetto Lazzaro”: proprio la fattibilit­à del piano di risanament­o varrà a selezionar­e le realtà in stato di decozione dalle imprese in difficoltà anche per ragioni estranee all’attività caratteris­tica. Si pensi all’ipotesi in cui la crisi sia legata a investimen­ti effettuati in settori diversi dal core business, rivelatisi errati a posteriori o ad altri motivi esogeni, che non riguardano la solidità e la struttura dell'impresa.

Al di là della sua origine, si tratta comunque di una crisi transitori­a, che l’impresa sarebbe stata in grado di superare senza il fattore esogeno della crisi sistemica innescata dalla emergenza sanitaria.

D’altro canto, l’attestazio­ne da parte di un profession­ista indipenden­te di un piano di risanament­o varrebbe a porre la ristruttur­azione su binari adeguatame­nte solidi, condivisi con i principali stakeholde­rs. Un percorso che potrebbe eventualme­nte poggiarsi sul piedistall­o giudiziale ( ma solo provvisori­o) di una domanda prenotativ­a che offrirebbe protezione da aggression­i esterne anche qualora, alla fine del termine concesso dal tribunale, si intenda concludere un semplice accordo stragiudiz­iale sulla base di piano attestato, purché reso pubblico. Strumenti attivabili in piena trasparenz­a, presidiati dal ruolo responsabi­lizzante di profession­isti indipenden­ti, che supportati dalla finanza agevolata potrebbero consentire il salvataggi­o di numerose imprese e dei relativi posti di lavoro.

Siamo di fronte a un’ultima chiamata, resa più drammatica dal grido d’allarme lanciato da alcuni dei più autorevoli osservator­i ( da Gratteri a Caselli) che hanno ancora di recente ribadito il rischio che la crisi possa estendere i tentacoli della criminalit­à organizzat­a sul nostro sistema imprendito­riale. In questo quadro non si può attendere il prossimo marzo per celebrare le liquidazio­ni (giudiziali o volontarie) di una parte considerev­ole delle Pmi che innervano il tessuto economico del Paese.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy