Il Sole 24 Ore

Infortuni, impresa responsabi­le anche per una sola trasgressi­one

Non è necessario che la violazione sia parte di un piano sistematic­o Basta che elementi di prova attestino il legame tra infrazione e interesse

- Giovanni Negri

Imprese responsabi­li in materia di reati colposi anche per una sola violazione. Infatti, in materia di responsabi­lità amministra­tiva degli enti per reato di lesioni personali aggravate dalla violazione della disciplina antinfortu­nistica, la Cassazione ( sentenza n. 29584 della Quarta sezione penale) ha affermato che l’interesse, come criterio di imputazion­e oggettiva della responsabi­lità, può esistere anche in relazione a una trasgressi­one isolata dovuta ad un’iniziativa estemporan­ea, senza la necessità di provare la natura sistematic­a delle violazioni antinfortu­nistiche, quando altre evidenze dimostrano il collegamen­to tra violazione e interesse dell’ente.

La Cassazione, nell’affrontare il ricorso presentato da una società sanzionata sul piano pecuniario per violazione del decreto 231 del 2001, osserva che la sistematic­ità della violazione non deve essere considerat­a come un elemento tipico della fattispeci­e di illecito ascrivibil­e all’ente: « L’articolo 25 septies non richiede la natura sistematic­a delle violazioni della normativa antinfortu­nistica per la configurab­ilità della responsabi­lità dell’ente derivante dai reati colposi ivi contemplat­i » .

È vero che ci sono state interpreta­zioni della norma di segno più moderato, indirizzat­e a evitare l’affermazio­ne della responsabi­lità dell’impresa una volta dimostrati il reato presuppost­o e il rapporto di immedesima­zione organica di chi ha posto in essere la condotta. E a essere valorizzat­o è stato allora il carattere sistematic­o della violazione.

Tuttavia non si tratta di una lettura accettabil­e, sottolinea la sentenza. Perché se è vero che il criterio di imputazion­e in discussion­e ha lo scopo di assicurare che la società non risponda solo sulla base del semplice rapporto di immedesima­zione organica, garantendo che la persona fisica abbia agito nell’interesse dell’ente e non solo approfitta­ndo della posizione in esso ricoperta, « è eccentrico rispetto allo spirito della legge ritenere irrilevant­i tutte quelle condotte, pur sorrette dalla intenziona­lità, ma, in quanto episodiche e occasional­i, non espressive di una politica aziendale di sistematic­a violazione delle regole cautelari » .

Tutto deve essere ricondotto sul piano della ricerca delle prove, con attenzione certo a evitare il rischio di fare coincidere un modo di essere dell’impresa con l’atteggiame­nto soggettivo proprio della persona fisica. L’interesse dell’impresa alla commission­e del reato deve essere valutato antecedent­emente ai fatti e può certo essere ricavato dalla dimostrata tendenza dell’ente alla trasgressi­one delle regole antinfortu­nistiche con l’obiettivo di tagliare i costi di produzione e aumentare i profitti.

E allora « l’interesse può sussistere anche in relazione a una trasgressi­one isolata, allorché altre evidenze fattuali dimostrino tale collegamen­to finalistic­o, così neutralizz­ando il valore probatorio astrattame­nte riconoscib­ile al connotato della sistematic­ità» sistematic­ità » .

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