Infortuni, impresa responsabile anche per una sola trasgressione
Non è necessario che la violazione sia parte di un piano sistematico Basta che elementi di prova attestino il legame tra infrazione e interesse
Imprese responsabili in materia di reati colposi anche per una sola violazione. Infatti, in materia di responsabilità amministrativa degli enti per reato di lesioni personali aggravate dalla violazione della disciplina antinfortunistica, la Cassazione ( sentenza n. 29584 della Quarta sezione penale) ha affermato che l’interesse, come criterio di imputazione oggettiva della responsabilità, può esistere anche in relazione a una trasgressione isolata dovuta ad un’iniziativa estemporanea, senza la necessità di provare la natura sistematica delle violazioni antinfortunistiche, quando altre evidenze dimostrano il collegamento tra violazione e interesse dell’ente.
La Cassazione, nell’affrontare il ricorso presentato da una società sanzionata sul piano pecuniario per violazione del decreto 231 del 2001, osserva che la sistematicità della violazione non deve essere considerata come un elemento tipico della fattispecie di illecito ascrivibile all’ente: « L’articolo 25 septies non richiede la natura sistematica delle violazioni della normativa antinfortunistica per la configurabilità della responsabilità dell’ente derivante dai reati colposi ivi contemplati » .
È vero che ci sono state interpretazioni della norma di segno più moderato, indirizzate a evitare l’affermazione della responsabilità dell’impresa una volta dimostrati il reato presupposto e il rapporto di immedesimazione organica di chi ha posto in essere la condotta. E a essere valorizzato è stato allora il carattere sistematico della violazione.
Tuttavia non si tratta di una lettura accettabile, sottolinea la sentenza. Perché se è vero che il criterio di imputazione in discussione ha lo scopo di assicurare che la società non risponda solo sulla base del semplice rapporto di immedesimazione organica, garantendo che la persona fisica abbia agito nell’interesse dell’ente e non solo approfittando della posizione in esso ricoperta, « è eccentrico rispetto allo spirito della legge ritenere irrilevanti tutte quelle condotte, pur sorrette dalla intenzionalità, ma, in quanto episodiche e occasionali, non espressive di una politica aziendale di sistematica violazione delle regole cautelari » .
Tutto deve essere ricondotto sul piano della ricerca delle prove, con attenzione certo a evitare il rischio di fare coincidere un modo di essere dell’impresa con l’atteggiamento soggettivo proprio della persona fisica. L’interesse dell’impresa alla commissione del reato deve essere valutato antecedentemente ai fatti e può certo essere ricavato dalla dimostrata tendenza dell’ente alla trasgressione delle regole antinfortunistiche con l’obiettivo di tagliare i costi di produzione e aumentare i profitti.
E allora « l’interesse può sussistere anche in relazione a una trasgressione isolata, allorché altre evidenze fattuali dimostrino tale collegamento finalistico, così neutralizzando il valore probatorio astrattamente riconoscibile al connotato della sistematicità» sistematicità » .